Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine

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già le vigenti disposizioni contemplano la possibilità di indennizzare i medici per le prestazioni effettuate per l'AI.

Il nuovo compito conferito agli uffici AI di formare e fornire consulenza ai professionisti legittimati effettuare comunicazioni (art. 57 cpv. 1 lett. i AP-LAI) deve tenere conto anche di questi aspetti e fare in modo che i medici curanti vengano informati, oltre che sulla vasta offerta di prestazioni dell'AI, anche sulla possibilità di instaurare un rapporto di collaborazione ben organizzato e soprattutto retribuito.

Diritti e obblighi

Diritti

Gli assicurati che hanno inoltrato una prima domanda di prestazioni all'AI hanno diritto a provvedimenti d'integrazione a condizione che l'ufficio AI competente abbia accertato la loro idoneità all'integrazione e che tutti gli altri presupposti siano soddisfatti. Per centrare l'obiettivo di ridurre il numero di nuove rendite mediante il rafforzamento dell'integrazione, l'avamprogetto LAI pone l'accento sulla stabilizzazione e sul miglioramento della capacità al guadagno e dello stato di salute degli assicurati. A tale scopo, questi vengono assistiti da uno specialista in integrazione dell'ufficio AI. Per rendere possibile questo processo sono previsti provvedimenti d'integrazione adeguati al bisogno.

L'idoneità all'integrazione è accertata nel quadro di valutazioni interprofessionali che tengono conto di criteri sia medici sia professionali, nonché in base alle risorse e alle potenzialità dell'assicurato. La fase d'integrazione è considerata conclusa nel momento in cui avviene o risulta teoricamente possibile l'integrazione (anche parziale) dell'assicurato nel mercato del lavoro primario equilibrato, oppure quando l'ufficio AI accerta che l'idoneità all'integrazione non può più essere migliorata.

I provvedimenti previsti dall'avamprogetto pongono le basi affinché gli assicurati che hanno inoltrato una prima domanda di prestazioni all'AI possano essere preparati con modi e tempi adeguati a un'integrazione nel mercato del lavoro primario.

Obblighi

Agli assicurati non è data facoltà di scegliere se acconsentire o meno alla loro integrazione. Spetta infatti all'ufficio AI decidere in merito all'idoneità all'integrazione di un assicurato e alle prestazioni AI che entrano in linea di conto. Qualora l'ufficio AI giunga alla conclusione che la capacità al guadagno potrebbe essere migliorata mediante opportuni provvedimenti, l'assicurato interessato ha l'obbligo legale di partecipare attivamente alla loro esecuzione. Questo principio, già illustrato chiaramente nell'ambito della 5a revisione dell'AI, costituisce una condizione sine qua non per la riuscita dell'integrazione.

Malgrado la priorità dell'integrazione sulla rendita, sancita dalla 5a revisione dell'AI nell'articolo 28 capoverso 1 LAI, attualmente l'assicurato ha per principio diritto a una rendita se ha avuto un'incapacità al lavoro di almeno il 40 per cento nel corso di un anno. Qualora l'esame di tale diritto subisca ritardi a causa del prolungamento dell'integrazione, la rendita, se concessa, viene versata retroattivamente. Nel caso degli assicurati affetti da disturbi psichici, tuttavia, gli sforzi finalizzati all'integrazione così come la riabilitazione medica si protraggono spesso oltre questo periodo, che oggi è considerato da molti come un vero e proprio «anno di attesa». Di conse-