Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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Tabella 1-8 Aumento delle prestazioni per figlio in percentuale Base: famiglia bi parentale
Rendita per i figli Rendita per i figli OCSE 22 COSAS23 PP24 AI20 PP21
1° figlio 40% 20% 30% 33% 31%
2° figlio 40% 20% 30% 28% 30%
3° figlio 40% 20% 30% 28% 21%
4° figlio 40% 20% 30% 28% 20%
5° figlio 40% 20% 30% 28% 10%
Dall'introduzione delle rendite per i figli, tuttavia, sono state poste in essere anche altre prestazioni per i beneficiari di rendite con figli:
- dall'entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP, 1.1.1985), nella PP è prevista anche una rendita per i figli pari al 20 per cento della rendita PP principale;
- con l'entrata in vigore della legge federale sulle prestazioni complementari (LPC, 1.1.1966, revisione totale 1.1.2008), anche ai beneficiari di rendite basse con figli a carico sono garantiti i mezzi finanziari necessari per far fronte alle spese di sostentamento;
- con l'entrata in vigore della legge federale sugli assegni familiari (LAFam, 1.1.2009), che ha uniformato a livello svizzero il diritto a tali assegni (importo minimo degli assegni per i figli: 200 franchi, importo minimo degli assegni per i figli in formazione: 250 franchi al mese), anche i beneficiari di una rendita AI con figli hanno maggiori possibilità di percepirli25. L'UFAS
20I valori indicati si riferiscono alla percentuale della rendita principale versata per ogni
ulteriore figlio (senza limite massimo).
21Cfr. art. 25 LPP in combinato disposto con l'art. 21 cpv. 1 LPP. I valori indicati si riferi-
scono alla percentuale della rendita principale versata per ogni ulteriore figlio (senza limite massimo).
22Fonte: OCSE, «What are equivalence scales?». I valori indicati si riferiscono all'incre-
mento del valore della scala per ogni ulteriore figlio.
23Fonte: COSAS, «Concetti e indicazioni per il calcolo dell'aiuto sociale», capitolo B.2.2
«Importi raccomandati per il forfait di mantenimento a partire dal 2005», documento consultabile all'indirizzo: www.skos.ch/store/pdf_it/Ringbuch_ital_2009.pdf
24Questa scala sta implicitamente alla base dei calcoli del fabbisogno (fabbisogno vitale +
pigione) per le PC (stato 2009). I valori si riferiscono all'incremento del valore della scala per ogni ultoriore figlio.
25L'erogazione di assegni familiari ai lavoratori dipendenti (beneficiari di rendita o coniugi)
rimane garantita senza restrizioni anche per i beneficiari di una rendita AI. Dall'entrata in vigore della LAFam, la cerchia degli aventi diritto agli assegni familiari interi include anche i lavoratori a tempo parziale, a condizione che guadagnino almeno 6840 franchi l'anno. In precedenza, questi ultimi percepivano perlopiù solo un assegno parziale proporzionale al grado di occupazione. Inoltre, dal 1° gennaio 2009, in tutta la Svizzera, chi non esercita un'attività lucrativa ha diritto agli assegni familiari se il suo reddito annuo non supera i 41 040 franchi. In precedenza, solo cinque Cantoni versavano assegni familiari alle persone senza un'attività lucrativa. La riscossione di prestazioni complementari, tut-