Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/115: Assicurazione-invalidità - 6a revisione dell'AI, secondo pacchetto di misure (revisione 6b) · 133 pagine
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stima che oltre l'80 per cento dei bambini residenti in Svizzera per i quali viene corrisposta una rendita per i figli dia diritto anche all'ottenimento di assegni familiari o prestazioni complementari.
Alla luce delle nuove prestazioni descritte, occorre riconsiderare con spirito critico le rendite per i figli erogate dall'AI e dall'AVS. Anche nel raffronto internazionale, le prestazioni corrisposte dall'AI ai beneficiari di rendita con figli sono particolarmente alte. In Germania e Olanda, ad esempio, gli assicurati con figli non hanno alcun diritto a una rendita di invalidità più elevata, mentre in Austria percepiscono 29 euro al mese per figlio. Solo la Norvegia versa per i figli di persone disabili il 40 per cento della rendita principale, ma unicamente alle famiglie indigenti.
Provvedimenti proposti
Il supplemento concesso ai beneficiari di rendita con figli va adeguato ai costi supplementari effettivi (in percento) generati da un figlio conformemente alle scale di equivalenza in uso. L'ammontare della rendita per i figli deve quindi passare dall'attuale 40 al 30 per cento della rendita di invalidità. Qualora entrambi i genitori avessero diritto a una rendita per i figli, quest'ultima ammonterebbe per ciascun genitore al 22,5 per cento della rispettiva rendita AI. Le modifiche apportate alle rendite per i figli devono essere applicate anche a tutte le rendite correnti.
Già prima dell'entrata in vigore di queste misure, le disposizioni sulla decurtazione in caso di sovrassicurazione prevedono un adeguamento nel calcolo dell'importo minimo (articolo 33bis OAI o art. 54bis cpv. 2 OAVS) volto a impedire che, in caso di invalidità, il reddito complessivo di una famiglia con figli sia superiore a quello conseguito prima dell'invalidità.
Le modifiche proposte dalla presente revisione non riguardano le rendite per i figli che concorrono con una rendita per orfani. Il sistema delle rendite per superstiti (vedove, vedovi e orfani) sarà passato al vaglio nel quadro della 12a revisione dell'AVS. Al momento, non è possibile prevedere quali conclusioni se ne dovranno trarre. Nel caso in cui una rendita per i figli (nuova aliquota: 30% della rendita principale) concorra con una rendita per orfani (aliquota: 40% della rendita principale), per il momento si continuerà ad applicare un tetto massimo pari al 60 per cento della rendita di vecchiaia massima (art. 37bis LAVS). Eventuali adeguamenti potranno essere effettuati nell'ambito della 12a revisione dell'AVS.
tavia, preclude ai beneficiari di una rendita AI senza un'attività lucrativa la possibilità di percepire assegni familiari. Vista l'impostazione dei valori limite per l'assegnazione di prestazioni complementari e il diritto ad assegni familiari, di norma, i beneficiari di una rendita AI con figli e senza un'attività lucrativa o percepiscono prestazioni complementari oppure il loro reddito complessivo supera il limite massimo per l'ottenimento di assegni familiari e, di conseguenza, non hanno diritto né a prestazioni complementari né ad assegni familiari per persone senza un'attività lucrativa. Benché esclusi dal campo di applicazione della LAFam, in Svizzera, i lavoratori indipendenti hanno diritto agli assegni familiari in tredici Cantoni. Cinque di essi, prevedono tuttavia un reddito limite.