Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
con compensazione degli oneri, i cui effetti devono essere valutati indipendentemente dalle ripercussioni della perequazione finanziaria in senso stretto.
L’articolo 18 LPFC è concretizzato negli articoli 46–49 OPFC. Inoltre, con l’articolo 57 OPFC si introduce una disposizione transitoria riguardante il contenuto dei primi due rapporti sull’efficacia, ossia dei rapporti per i periodi 2008–2011 e 2012–2015.
1.2.1 Contenuti del rapporto sull'efficacia (secondo l’art. 46 OPFC)
Art. 46 OPFC Contenuti (del rapporto sull'efficacia)
1
Il rapporto sull’efficacia ha il contenuto seguente:
a. fornisce informazioni:
1. sull’esecuzione della perequazione finanziaria, in particolare sull’acquisizione dei dati per la perequazione delle risorse e la compensazione degli oneri,
2. sulla volatilità annuale dei contributi dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse e dei versamenti di compensazione ai Cantoni finanziariamente deboli nel periodo in rassegna;.
b. analizza in che misura gli obiettivi della perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri sono stati raggiunti nel periodo in rassegna;.
c. presenta possibili provvedimenti, segnatamente:
1. l’adeguamento delle dotazioni della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri,
2. l’abrogazione totale o parziale della compensazione dei casi di rigore (art. 19 cpv. 4
LPFC),
3. la necessità o l’opportunità di un limite massimo di aggravio dei Cantoni finanziariamente forti nella perequazione orizzontale delle risorse.
2
Il rapporto sull’efficacia può contenere raccomandazioni per la verifica delle basi di calcolo della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri.
3
Contiene inoltre in una speciale presentazione informazioni sugli effetti della collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri conformemente all’articolo 18 capoverso 3 in combinato disposto con l’articolo 11 LPFC.
4
Nella valutazione degli obiettivi, il rapporto sull’efficacia si basa in particolare sui criteri di cui all’allegato 17 e tiene conto degli standard riconosciuti di valutazione.
5
Riferisce in merito a eventuali pareri divergenti all’interno del gruppo paritetico di studio.