Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011

Le nuove disposizioni costituzionali in materia di perequazione finanziaria in senso stretto sono state concretizzate nella legge federale del 3 ottobre 20034 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (LPFC). La LPFC disciplina inoltre pure la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri. La nuova perequazione finanziaria comprende fondamentalmente due strumenti di compensazione indipendenti tra loro che perseguono obiettivi diversi. La perequazione delle risorse intende ridurre le disparità tra i Cantoni per quanto riguarda la capacità finanziaria, facendo la distinzione tra perequazione delle risorse orizzontale e verticale. La compensazione degli oneri indennizza i Cantoni che in determinati settori di compiti presentano costi strutturali eccessivi. Questi cosiddetti oneri speciali vengono indennizzati attraverso due fondi perequativi separati, ossia con la cosiddetta compensazione dell’aggravio «geotopografico» e «sociodemografico». I mezzi per i fondi perequativi vengono determinati ogni quattro anni dall’Assemblea federale sotto forma di contributi di base. Questi sono adeguati dal Consiglio federale nei tre anni successivi in base a indicatori predefiniti. Simultaneamente alla LPFC, il 1° gennaio 2008 sono entrate in vigore l’ordinanza del 7 novembre 20075 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri (OPFC), le disposizioni costituzionali sulla NPC e le altre revisioni legislative in relazione alla NPC.

La LPFC prevede che il Consiglio federale presenti periodicamente un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della nuova perequazione finanziaria. Il presente rapporto sull’efficacia fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della nuova perequazione finanziaria e serve al Parlamento, tra l’altro, come base per la nuova dotazione dei fondi perequativi che deve essere effettuata ogni quattro anni. Con il presente rapporto relativo al primo quadriennio 2008–2011, il Consiglio federale presenta i primi risultati sull’efficacia della nuova perequazione finanziaria.

1.2 Basi legali e struttura

La base legale per il rapporto sull’efficacia è costituito dall’articolo 18 LPFC. Il capoverso 1 stabilisce che, oltre all’efficacia della nuova perequazione finanziaria e della compensazione degli oneri, il rapporto deve anche esaminare la loro esecuzione e quindi i processi quali il rilevamento dei dati e il calcolo dei versamenti di compensazione nonché l’amministrazione e la garanzia di qualità.

Art. 18 LPFC

1

Ogni quattro anni il Consiglio federale presenta all’Assemblea federale un rapporto sull’esecuzione e sull’efficacia della presente legge.

2

Il rapporto fornisce indicazioni sul raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria nel periodo trascorso e illustra i possibili provvedimenti per il periodo successivo.

3

Gli effetti della collaborazione intercantonale con perequazione degli oneri sono illustrati separatamente.

Il capoverso 2 contiene direttive sul contenuto del rapporto sull’efficacia. Al centro dell’analisi vi sono gli obiettivi della perequazione finanziaria di cui all’articolo 2 LPFC. Per quanto riguarda l’orizzonte temporale delle analisi, il precedente periodo quadriennale è posto in primo piano, ossia il periodo 2008–2011. Basandosi sui risultati, il rapporto sull’efficacia dovrà presentare possibili provvedimenti per il prossimo periodo quadriennale, ossia per il periodo 2012–2015. Una posizione particolare è conferita alla collaborazione intercantonale

4

RS 613.2

5

RS 613.21