Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
1.2.2 Basi di dati
Art. 47 OPFC Basi di dati
1
Per valutare l’efficacia vengono utilizzate le statistiche della Confederazione e dei Cantoni e, se opportuno, dati e analisi esterni all’amministrazione.
2
I Cantoni mettono a disposizione della Confederazione i dati necessari.
L’articolo 47 OPFC fa riferimento alle basi di dati del rapporto sull’efficacia e alla richiesta rivolta ai Cantoni affinché mettano a disposizione della Confederazione tutti i dati necessari all’allestimento del rapporto sull’efficacia. Secondo il capoverso 1, bisogna tenere conto che il rapporto sull’efficacia poggia prevalentemente sui dati delle statistiche della Confederazione e dei Cantoni. In primo piano vi sono le cifre delle statistiche in materia finanziaria e fiscale della Confederazione. Inoltre, è fatto notare che diversi elementi che determinano il raggiungimento degli obiettivi della perequazione finanziaria possono essere valutati direttamente con l’ausilio delle basi di dati della perequazione finanziaria. I dati e le analisi esterni all’amministrazione devono quindi essere considerati soltanto in casi eccezionali, ad esempio quando i dati non sono oggetto di statistiche ufficiali.
1.2.3 Gruppo paritetico di lavoro
Art. 48 OPFC Gruppo paritetico di studio per il rapporto sull’efficacia
1
Un gruppo di studio composto in modo paritetico di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni accompagna l’elaborazione del rapporto sull’efficacia. Esso si esprime in particolare in merito all’assegnazione di mandati a periti esterni e all’elaborazione di raccomandazioni ai fini della perequazione delle risorse e della compensazione degli oneri e dei casi di rigore.
2
I Cantoni provvedono a una rappresentanza equilibrata della loro delegazione nel gruppo di studio; in particolare essi devono tenere conto in modo adeguato dei diversi gruppi linguistici, urbani e regionali, nonché dei Cantoni finanziariamente forti e di quelli finanziariamente deboli.
3
Il DFF determina la composizione della delegazione della Confederazione, tra cui i rappresentanti dell’AFF. Un rappresentante dell’AFF dirige il gruppo di studio.
4
L’AFF ne assume il segretariato.
Il rapporto sull'efficacia è stato allestito dal Dipartimento federale delle finanze in collaborazione con i Cantoni. L’elaborazione è stata accompagnata da un gruppo paritetico di studio composto di rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Per composizione paritetica si intendono delegazioni con un numero uguale di rappresentanti di Confederazione e Cantoni. I Cantoni erano responsabili della composizione equilibrata della loro delegazione. In particolare è stato importante includere i diversi gruppi linguistici, le regioni urbane e di campagna nonché i Cantoni finanziariamente forti e quelli finanziariamente deboli. La rappresentanza dei Cantoni è stata scelta dalla Conferenza dei Governi cantonali (CdC).
Nelle votazioni, ogni rappresentante disponeva di un voto. In caso di parità il risultato era determinato dal voto del presidente. Fra i rappresentanti della Confederazione, un rappresentante dell’AFF assume la direzione del gruppo di studio. Il segretariato è gestito dall’AFF. Il mandato e la composizione del gruppo paritetico di studio sono elencati nell’allegato.