Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/120: Rapporto sull'efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008-2011 · 145 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 15Fedlex · Rapporto esplicativo
Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni 2008–2011
1 Situazione iniziale e contenuto
1.1 Introduzione
Il 28 novembre 2004 Popolo e Cantoni hanno approvato le disposizioni costituzionali relative alla Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC).
La NPC comprende quattro elementi: con una nuova ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni sono stati dissociati i rapporti finanziari tra i due livelli statali e ridotti i trasferimenti di pagamenti reciproci. L’idea di fondo dell’assegnazione dei compiti è il principio di sussidiarietà, secondo cui in futuro la Confederazione dovrà adempiere solo ai compiti che superano la capacità dei Cantoni o che richiedono un disciplinamento uniforme, come pure il principio dell’equivalenza fiscale che richiede una concordanza tra beneficiari, responsabili del finanziamento e organi decisionali. In questo modo si intende rafforzare il senso di responsabilità dei Cantoni. Con la NPC singoli compiti, come ad esempio il finanziamento di istituzioni per disabili, sono quindi passati integralmente sotto la responsabilità dei Cantoni. Altri compiti sono passati sotto la responsabilità esclusiva della Confederazione, come ad esempio la costruzione, la manutenzione e l’esercizio delle strade nazionali, ai fini di una produzione più efficiente di beni e prestazioni di servizi statali; tuttavia il completamento della rete delle strade nazionali resta un compito comune di Confederazione e Cantoni.
Come secondo pilastro della NPC, nell’ambito dei rimanenti compiti finanziati in comune, i cosiddetti compiti in comune, è stata ridefinita la collaborazione tra Confederazione e Cantoni. In luogo di singoli sussidi in funzione dell’oggetto subentrano cosiddetti accordi programmatici, che contengono tra l’altro una separazione dei ruoli più chiara per quanto riguarda l’adempimento dei compiti in comune, i quali prevedono parimenti un maggiore senso di responsabilità dei Cantoni. Infatti, nell’adempimento di compiti in comune la Confederazione deve limitarsi alla definizione degli obiettivi, mentre l’attuazione operativa rientra nella responsabilità dei Cantoni. Il contributo della Confederazione è fissato in termini complessivi o forfetari.
Inoltre è stata disciplinata a livello istituzionale la collaborazione intercantonale e la compensazione degli oneri intercantonale. Determinante per il nuovo disciplinamento è stata la constatazione che numerosi compiti statali – per i quali una soluzione a livello federale non è opportuna per motivi di sussidiarietà – possono essere adempiuti in maniera più efficace attraverso la cooperazione tra diversi Cantoni piuttosto che dai singoli Cantoni. Inoltre, attraverso la nuova collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri si vuole contrastare la problematica dello spillover negli agglomerati. Al riguardo, la Confederazione riveste un ruolo di arbitro, poiché può conferire, a determinate condizioni, obbligatorietà generale a contratti intercantonali e obbligare un Cantone a parteciparvi.
Infine, è stato sviluppato un sistema completamente nuovo per la perequazione finanziaria in senso stretto. L’attuale strumentario, cresciuto nel corso del tempo, dei supplementi e delle graduazioni in funzione della capacità finanziaria nell’ambito dei sussidi e delle partecipazioni dei Cantoni alle entrate della Confederazione è stato sostituito da versamenti di compensazione a destinazione libera che si fondano su un nuovo concetto di indicatori.