Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 47 pagine

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a 40 000 franchi per infrazioni alle disposizioni sulla pubblicità e il commercio al dettaglio è opportuno inserire nella legge sull’alcol una disposizione speciale che deroghi all’articolo 7 DPA. Nella legge sull’alcol è adesso prevista per le aziende una multa dell’importo massimo di 20 000 franchi. Questa disposizione si giustifica in particolare perché proprio nel settore pubblicitario spesso non è possibile, oppure è possibile solo con un onere sproporzionato, accertare i responsabili di un determinato progetto pubblicitario. Ciò è riconducibile anche al fatto che spesso il settore delle bevande spiritose e quello pubblicitario collaborano anche a livello internazionale, ed è difficile individuare le responsabilità. Spesso risulta perciò molto difficoltoso individuare la responsabilità penale.

La responsabilità dell’azienda rimane sussidiaria; essa viene chiamata a rispondere unicamente nei casi in cui la persona punibile non può essere individuata all’interno dell’azienda.

La disposizione è applicabile a tutte le infrazioni, comprese le contravvenzioni.

In caso di mancato pagamento della multa può essere effettuata unicamente l’esecuzione forzata in via di pignoramento (art. 43 cpv. 1 LEF)64. È esclusa la commutazione della multa in una pena detentiva sostitutiva (art. 36 e 106 cpv. 5 CP)65.

Art. 26 Azione penale

La presente disposizione precisa che la DPA è applicabile anche se il perseguimento e il giudizio sulle infrazioni è deferito ai Cantoni. Le disposizioni generali del Codice penale svizzero (art. 2 DPA)66sono pertanto applicabili anche alla legge sull’alcol.

Il Consiglio federale designa l’autorità cui è affidato il perseguimento e il giudizio sulle infrazioni alla presente legge. È fatta salva la competenza dei Cantoni per il perseguimento e il giudizio di determinate infrazioni, segnatamente contro le disposizioni sul commercio al dettaglio (art. 5, 6, 7 e 10). Inoltre ai Cantoni compete l’emanazione di norme penali sulle infrazioni all’obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio (art. 4 cpv. 1) nonché il loro perseguimento e giudizio. Per contro secondo la nuova legge compete alla Confederazione il perseguimento e il giudizio relativo a infrazioni alle disposizioni sui prezzi che coprono i costi (cfr. commento all’art. 9).

7.2.10 Capitolo 10: Esecuzione per debiti

Art. 27

Se il credito nei confronti dell’autorità competente non viene pagato volontariamente, esso deve essere fatto valere con le stesse modalità delle pretese di diritto privato, ovvero tramite l’esecuzione per debiti. Essa è prevista per tutti i crediti che hanno per oggetto un pagamento di denaro nonché una prestazione di garanzie. Nella

64 RS 281.1

65 RS 311.0

66 RS 313.0