Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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(C16) e la città di Zurigo (CC5) lamentano l’assenza di una regolamentazione che vada in questa direzione.
Mentre l’organizzazione IOGT (OP30) propone un nuovo articolo, l’ISPM (OP11) e l’ARPS (OP38) ritengono la disposizione del Consiglio federale una proposta pertinente. Per l’ISPMZ (OP11), FSP (OP35) e ARPS (OP38) la responsabilità della regolamentazione dei divieti di vendita e di consegna incombe alla Confederazione e ritengono sensati siffatti divieti. La CFIG (CIC2) si chiede se non si debba imporre anche il divieto di portare con sé bevande alcoliche.
La CDCD (CC3) sottolinea la sua richiesta di introdurre limitazioni della vendita in determinati orari e luoghi in occasione di manifestazioni che pongono notoriamente problemi.
Il Cantone di Friburgo (C4), Dipendenze Info Svizzera (OP4) e FVA (OP25) chiedono
l’introduzione di una cosiddetta «heure blanche» in cui è vietata la mescita di bevande alcoliche nella ristorazione come pure nelle discoteche, nei bar e nei locali notturni a partire, ad esempio, dalle ore 04.00 del mattino.
La FMH (ANC20), NAS (OP5), Blaues Kreuz (OP9), AGS (OP14), DOJ (OP21), GREA (OP31) FS (OP33) e Ticino Addiction (OP34) appoggiano misure per una limitazione quantitativa dei punti vendita di bevande alcoliche e inoltre raccomandano di introdurre o di esaminare la possibilità di introdurre i cosiddetti «liquor shop» oppure di prevedere una clausola del bisogno.
Il PEV (P4) chiede che i Cantoni siano esortati a non autorizzare o ad autorizzare in misura restrittiva i seguenti tipi di vendita: vendita di alcol «nelle strade» durante i giorni festivi, durante le feste scolastiche e sulle piste da sci nonché nei punti vendita e negli esercizi pubblici noti per favorire l’abuso di alcol. Blaues Kreuz (OP9) esige che si prenda in esame la possibilità di prevedere, per le vendite di questi tipo, disposizioni in materia di autorizzazione ai sensi di una clausola del bisogno.
4.4.2.3 Diverse richieste complementari
Pro Familia Schweiz (OP6) e Croix-bleue romande (OP13) sostengono il divieto delle bevande analcoliche la cui etichetta e/o il cui nome siano simili a quelli delle bevande alcoliche. Anche per la CFAL (CIC1) sarebbe opportuno un siffatto divieto.
La SSPA (OP20) vorrebbe che sulle etichette delle bevande alcoliche figurasse un avviso specifico per le donne in gravidanza, l’indicazione delle unità di alcol contenute nella bevanda e una raccomandazione relativa alla quantità di unità che può essere assunta senza pericolo per la salute.
Il Cantone di Berna (C7) esige un coordinamento a livello intercantonale delle disposizioni sul commercio nel settore della ristorazione.
Il Cantone di Zugo (C8) appoggia il divieto di consegna di bevande alcoliche a «persone manifestamente alcolizzate».
Per il Cantone Ticino (C26) sarebbe interessante e opportuno valutare le conseguenze sulla salute della popolazione della revisione della legge sull’alcol, eseguendo una valutazione d’impatto sulla salute (VIS).
Mentre Blaues Kreuz (OP9) e Croix-bleue romande (OP13) chiedono prescrizioni legali che prevedano la formazione del personale di vendita, la FVA (OP25) auspica corsi di prevenzione obbligatori per la vendita di alcol nel commercio al dettaglio, nei ristoranti, nelle discoteche, durante i festival e altri eventi.