Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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f. territorio svizzero: il territorio nazionale svizzero comprese le enclavi doganali estere (Principato del Liechtenstein, Büsingen e Campione), ad esclusione delle enclavi doganali svizzere (Samnaun e Sampuoir).

Capitolo 2: Controllo della produzione, dell'importazione e del commercio delle bevande spiritose e dell'etanolo

Art. 4 Registrazione

1L'autorità competente tiene un registro pubblico dell'alcol.

2Nel registro dell'alcol deve iscriversi chi:

a. vuole produrre bevande spiritose o etanolo;

b. vuole importare bevande spiritose o etanolo che contengono più di 10 litri di alcol puro per importazione;

c. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di etanolo a scopi industriali;

d. vuole esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose in quantità superiore a 10 litri di alcol puro.

3Nel registro dell'alcol è iscritto d'ufficio chi:

a. è autorizzato a rifornirsi di bevande spiritose esenti da imposta o di etanolo non denaturato ed esente da imposta in base ad un impegno d'impiego; o

b. gestisce un deposito fiscale soggetto ad autorizzazione.

4Il Consiglio federale può esonerare dall'obbligo di registrazione le persone o le aziende che esercitano il commercio all'ingrosso di:

a. prodotti per il consumo umano che contengono solo una quantità minima di bevande spiritose;

b. altri prodotti contenenti bevande spiritose, la cui fornitura è disciplinata da disposizioni speciali.

5L'iscrizione nel registro dell'alcol presuppone che le persone responsabili abbiano compiuto 18 anni.

Art. 5 Obblighi di notifica e termini

1Chi soggiace all'obbligo di registrazione deve annunciarsi presso l'autorità competente prima dell'inizio dell'attività o della prima importazione.

2Qualsiasi modifica del nome, del domicilio o della sede sociale oppure dell'iscrizione nel registro di commercio deve essere notificata senza indugio all'autorità competente.

3Chi cessa l'attività soggetta all'obbligo di registrazione deve notificarlo senza indugio all'autorità competente e viene cancellato dal registro dell'alcol.

Art. 6 Prescrizioni di controllo

1Chi è iscritto nel registro deve:

a. tenere un controllo completo delle attività iscritte nel registro dell'alcol;

b. su richiesta, fornire all'organo di controllo competente tutte le informazioni necessarie e presentargli tutti i libri, i documenti commerciali e gli atti che possono essere rilevanti ai fini dell’esecuzione della presente legge;

c. conservare la documentazione per dieci anni.

2L'organo di controllo competente può controllare, in ogni momento e senza preavviso, gli impianti di produzione, i magazzini e gli altri locali aziendali nonché, se necessario, i libri contabili..

3Il Consiglio federale disciplina i particolari.

Art. 7 Marche di riconoscimento

1Le bottiglie e gli altri contenitori che contengono bevande spiritose o prodotti contenenti bevande spiritose devono, al fine della sicurezza fiscale, recare sull'etichetta il nome del produttore svizzero o dell'importatore.

2Le bottiglie e i contenitori muniti di un'etichetta non conforme alle prescrizioni o recante il nome di diversi importatori devono, previa autorizzazione dell'autorità competente, essere rietichettati o muniti di un'etichetta supplementare recante soltanto il nome dell'importatore o del produttore svizzero.

Art. 8 Impegno d'impiego

1Chi intende acquisire bevande spiritose esenti da imposta o dell'etanolo non denaturato ed esente da imposta deve impegnarsi nei confronti dell'autorità competente ad utilizzare queste merci esclusivamente nella produzione di determinati prodotti. L'autorità fissa nell'autorizzazione i relativi prodotti.

2Il diritto all'acquisizione può essere ottenuto per un quantitativo annuo di oltre 20 litri di alcol puro.

3Bevande spiritose esenti da imposta nonché l'etanolo non denaturato ed esente da imposta possono essere ceduti unicamente ad aziende iscritte nel registro dell'alcol conformemente all'articolo 4 capoverso 3 lettera a.