Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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Sezione 3: Calcolo dell'imposta

Art. 14 Base di calcolo

1L'imposta è calcolata per litro di alcol puro alla temperatura di 20° Celsius.

2Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) fissa un fattore di conversione per la determinazione del tenore volumetrico delle derrate alimentari solide.

Art. 15 Aliquota d'imposta

1L’imposta ammonta a 29 franchi per litro di alcol puro.

2L’imposta è ridotta del 50 per cento per i seguenti prodotti con un tenore alcolico fino ad un massimo del 22 per cento del volume:

a. i vini naturali e i vini di frutta, di bacche o di altre materie prime, con un tenore alcolico superiore al 18 per cento del volume;

b. i vini liquorosi;

c. i vini aromatizzati.

3L’imposta ammonta a 116 franchi per litro di alcol puro per le bevande spiritose edulcorate, con un tenore alcolico inferiore al 15 per cento del volume, contenenti almeno 50 grammi di zucchero al litro, espresso in zucchero invertito, o un’edulcorazione corrispondente e messe in commercio mescolate e pronte al consumo in bottiglie o altri contenitori.

Art. 16 Adeguamento al rincaro

1Il Consiglio federale può adeguare le aliquote d’imposta al rincaro, qualora l’indice svizzero dei prezzi al consumo sia aumentato di cinque punti percentuali dall’entrata in vigore della presente legge o dall’ultimo adeguamento.

2L’ammontare dell’imposta è calcolato secondo la tariffa vigente al momento in cui sorge il credito fiscale.

Sezione 4: Agevolazioni fiscali

Art. 17 Esenzione dall'imposta

1Sono esenti dall’imposta:

a. la produzione e l'importazione di etanolo denaturato;

b. la produzione e l'importazione di bevande spiritose e di etanolo non denaturato, utilizzati conformemente all'impegno d’impiego;

c. la produzione di 10 litri di alcol puro all’anno per persona di età superiore a 18 anni.

2Il produttore detrae nella notifica per l’imposizione la quantità esente dall’imposta giusta il capoverso 1 lettera c.

Art. 18 Denaturazione

1La denaturazione può essere effettuata:

a. dall'autorità competente; o

b. dalle persone autorizzate a tale scopo dall'autorità competente.

2Il Consiglio federale disciplina la designazione, i compiti, la formazione e l’esame delle persone autorizzate a effettuare la denaturazione.

3Il DFF stabilisce i metodi di denaturazione.

Art. 19 Deposito fiscale

1Le aziende possono esercitare la loro attività concernente le bevande spiritose o l’etanolo assoggettati all’imposta con differimento del pagamento dell'imposta:

a. con l'introduzione in un deposito fiscale;

b. con la produzione in un deposito fiscale; o

c. con la gestione di un deposito fiscale.

2Tali aziende necessitano di un'autorizzazione.

3L'autorizzazione è rilasciata se l'azienda:

a. è iscritta nel registro dell'alcol quale commerciante all'ingrosso;

b. presenta le garanzie necessarie; e