Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 82Fedlex · Rapporto sui risultati

c. dispone di locali e contenitori che soddisfano le esigenze del controllo.

4Il Consiglio federale emana le disposizioni volte a concretizzare le premesse per la gestione di un deposito fiscale.

5L'autorizzazione è ritirata allorquando le condizioni per il suo rilascio non sono più adempiute.

6Le aziende possono esigere in ogni momento una revisione straordinaria. La revisione è soggetta a emolumento.

Art. 20 Rimborso

1L'imposta è rimborsata su domanda:

a. all'esportatore di prodotti assoggettati all'imposta; è reputata come esportazione anche l'introduzione in un negozio in franchigia di dazio su territorio svizzero ai sensi della legge sulle dogane.

b. al produttore di prodotti contenenti bevande spiritose il cui tenore alcolico è pari al massimo all'1,2 per cento del volume.

2L’aliquota del rimborso è determinata sulla base dell'imposizione fiscale dei prodotti prevista nella presente legge. Se non è possibile determinare l'ammontare esatto dell'imposizione fiscale, il rimborso avviene secondo l’aliquota più bassa.

3Il diritto al rimborso sussiste a partire da un importo di 300 franchi. Il conteggio è effettuato almeno una volta all’anno.

Sezione 5: Riscossione dell'imposta

Art. 21 Notifica per l'imposizione e tassazione

1I produttori assoggettati all'imposta devono notificare all'autorità competente la loro produzione mensile entro il giorno 12 del mese successivo.

2Per la tassazione, la riscossione, il rimborso e la prescrizione delle imposte da riscuotere all'atto dell'importazione si applicano le prescrizioni della legislazione doganale.

3Le aziende autorizzate alla gestione di un deposito fiscale devono notificare all'autorità competente le loro uscite entro il giorno 12 del mese successivo.

4Per la riscossione dell'imposta, l'autorità competente consente lo scambio elettronico di dati tra l'autorità e le persone assoggettate all'imposta.

5Essa può prescrivere la forma della dichiarazione; può segnatamente disporre che si ricorra all'elaborazione elettronica dei dati, previo esame del sistema informatico utilizzato.

6Il Consiglio federale regola:

a. la procedura d'annuncio per le importazioni di bevande spiritose che sono introdotte in un deposito fiscale;

b. la procedura di tassazione concernente la produzione sul territorio svizzero; e

c. la procedura di tassazione nei depositi fiscali.

Art. 22 Esigibilità dell'imposta

L'imposta è esigibile al momento della tassazione.

Art. 23 Termine di pagamento

Il termine di pagamento delle imposte e di altri crediti pecuniari è di 30 giorni.

Art. 24 Interessi

1In caso di ritardo nel pagamento dell'imposta è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.

2È dovuto un interesse di mora dal momento in cui una restituzione o un rimborso è ottenuto indebitamente.

3È dovuto un interesse di mora dal momento in cui l'autorità competente ha riscosso indebitamente un importo o non lo ha restituito.

4Il DFF può prevedere eccezioni alla riscossione dell'interesse di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.

5Esso determina le aliquote d'interesse.

Art. 25 Prescrizione del diritto di tassazione

1Il diritto di tassazione si prescrive in cinque anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.

2La prescrizione è interrotta: