Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 83Fedlex · Rapporto sui risultati
a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;
b. da ogni atto ufficiale inteso a stabilire il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.
3La prescrizione è sospesa finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera.
4L’interruzione e la sospensione della prescrizione possono essere fatte valere nei confronti di tutte le persone assoggettate all'imposta.
5Il diritto di tassazione si prescrive in ogni caso in 15 anni dalla fine dell’anno civile in cui è sorto il credito fiscale.
Art. 26 Prescrizione del diritto di riscossione
1I crediti fiscali si prescrivono in cinque anni dal momento in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
2La prescrizione è interrotta:
a. se il debito fiscale è riconosciuto dalla persona assoggettata all’imposta;
b. da ogni atto ufficiale con cui è fatto valere il credito fiscale presso la persona assoggettata all’imposta.
3È sospesa:
a. durante una procedura di ricorso;
b. finché la persona assoggettata all’imposta non può essere escussa in Svizzera;
c. finché il credito fiscale è assicurato da garanzie o fruisce di una dilazione di pagamento.
4L’interruzione e la sospensione hanno effetto nei confronti di tutti i debitori.
5Il diritto di riscossione si prescrive in ogni caso in dieci anni dalla fine dell’anno civile in cui la tassazione è cresciuta in giudicato.
Art. 27 Perdita fiscale
1L'obbligo di pagamento e di restituzione in caso di reato è retto dall'articolo 12 della legge federale del 22 marzo
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1974 sul diritto penale (DPA).
2Qualora in caso di sottrazione o di distrazione del pegno fiscale l'imposta sottratta rispettivamente il profitto fiscale ottenuto non possano essere determinati con precisione, l'autorità competente fissa il relativo importo nell'ambito del suo potere d'apprezzamento.
Sezione 6: Analisi dell'alcol
Art. 28
1Per determinare l'imposizione fiscale delle merci subordinate alla presente legge o in caso di dubbi sulla tassazione, l'autorità competente effettua analisi dell'alcol in un laboratorio certificato della Confederazione.
2Nel caso in cui la Confederazione gestisca un proprio laboratorio, questo può fornire a terzi prestazioni professionali. Le prestazioni:
a. devono essere strettamente connesse con i compiti principali;
b. non devono pregiudicare l'adempimento dei compiti principali; e
c. non devono richiedere risorse tecniche e personale supplementari rilevanti.
3Tali prestazioni vanno fornite sulla base di una fatturazione dei costi e delle prestazioni a prezzi tali da coprire almeno i costi. Il DFF può prevedere deroghe per determinate prestazioni se non viene fatta concorrenza all'economia privata.
Sezione 7: Pegno fiscale e garanzia dell'imposta
Art. 29 Diritto di pegno fiscale
1La Confederazione ha un diritto legale di pegno su tutti i prodotti assoggettati all'imposta, fabbricati o depositati sul territorio svizzero, se il pagamento dell'imposta appare compromesso, in particolare quando:
a. la persona assoggettata all’imposta prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio; o
15 RS 313.0