Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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Capitolo 3: Imposizione

Sezione 1: Oggetto dell’imposta e nascita del credito fiscale

Art. 9 Oggetto dell’imposta

Soggiacciono all'imposta:

a. la produzione di:

1. bevande spiritose,

2. etanolo;

b. l'importazione di:

1. prodotti di cui alla lettera a,

2. prodotti contenenti bevande spiritose con un tenore alcolico superiore all'1,2 per cento del volume.

Art. 10 Nascita del credito fiscale

Il credito fiscale nasce:

a. al momento della produzione della merce soggetta all'imposta;

b. per l'importazione di merci soggette all'imposta: al momento dell'inizio dell'obbligazione doganale conformemente alla legislazione doganale.

Sezione 2: Obbligo fiscale

Art. 11 Persone assoggettate all'imposta

Sono assoggettati all'imposta:

a. per le bevande spiritose fabbricate in Svizzera e l’etanolo fabbricato in Svizzera: il produttore;

b. per le bevande spiritose importate, l’etanolo importato e i prodotti contenenti bevande spiritose importati: il debitore doganale;

c. per i depositi fiscali: il titolare della corrispondente autorizzazione; per l’uscita verso un altro deposito fiscale l’assoggettamento sussiste fino all’annullamento del documento di accompagnamento;

d. per le bevande spiritose esenti da imposta o l'etanolo non denaturato ed esente da imposta forniti ad aziende che non dispongono di un impegno d'impiego: il fornitore iscritto nel registro dell'alcol giusta l'articolo 4 capoverso 3;

e. per le bevande spiritose esenti da imposta o l’etanolo non denaturato ed esente da imposta utilizzati non conformemente ad un impegno d’impiego: l’utente.

Art. 12 Successione fiscale

1Il successore fiscale subentra alla persona assoggettata all’imposta nei suoi diritti e doveri risultanti dalla presente legge.

2Sono reputati successori fiscali:

a. gli eredi in caso di decesso della persona assoggettata all’imposta;

b. i soci con responsabilità personale o i loro eredi dopo la liquidazione di una società senza personalità giuridica;

c. la persona giuridica che assume, con attivi e passivi, il patrimonio o l’azienda da un’altra persona giuridica.

3Gli eredi rispondono solidalmente dei debiti sino a concorrenza della loro quota ereditaria. I soci con responsabilità personale rispondono nei limiti della loro responsabilità.

4Nel caso di più successori fiscali, ciascuno di essi può esercitare autonomamente i diritti risultanti dalla presente legge.

Art. 13 Responsabilità solidale

Rispondono solidalmente con la persona assoggettata all’imposta:

a. in caso di scioglimento di una persona giuridica o di una società senza personalità giuridica: le persone incaricate della liquidazione, anche nella procedura di fallimento o di concordato, sino a concorrenza dell’importo della liquidazione o dei beni della successione;

b. nel caso di una persona giuridica che trasferisce la sua sede all’estero senza procedere a una liquidazione: gli organi, personalmente, sino a concorrenza del patrimonio netto della persona giuridica.