Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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b. la persona assoggettata all’imposta è in ritardo con il pagamento.
2Il diritto di pegno fiscale si applica parimenti alle bevande spiritose e all’etanolo per i quali non è ancora sorto il credito fiscale e ha la precedenza su tutti gli altri diritti reali sulla cosa.
Art. 30 Sequestro
1L'autorità competente fa valere il diritto di pegno fiscale sequestrando la merce.
2Procede al sequestro della merce:
a. prendendone possesso; o
b. diffidando il detentore a non disporne.
3Può liberare la merce sequestrata all'avente diritto contro la prestazione di garanzie.
Art. 31 Realizzazione del pegno fiscale
1Un pegno fiscale può essere realizzato quando:
a. il credito fiscale così garantito è diventato esigibile; e
b. il termine di pagamento impartito alla persona assoggettata all’imposta è scaduto infruttuosamente.
2Il pegno è realizzato mediante incanto pubblico o vendita a trattative private. Il Consiglio federale può stabilire i principi relativi alla procedura; per il rimanente fanno stato le disposizioni del diritto cantonale vigente nel luogo dell’incanto.
3Il Consiglio federale stabilisce le condizioni alle quali l'autorità competente può realizzare il pegno a trattative private. È presupposto in ogni caso il consenso del proprietario.
Art. 32 Garanzia dell'imposta
1L'autorità competente può esigere garanzie per le imposte e altri crediti pecuniari anche se non sono accertati con decisione cresciuta in giudicato né sono esigibili, quando:
a. non sono garantiti mediante un pegno fiscale sufficiente e realizzabile; e
b. il pagamento appare compromesso, in particolare quando:
1. il debitore prende disposizioni per abbandonare il suo domicilio, la sua sede sociale o il suo stabilimento d’impresa sul territorio svizzero o per farsi cancellare dal registro svizzero di commercio, o
2. il debitore è in ritardo con il pagamento.
2La garanzia può essere fornita mediante il deposito di contanti, titoli di credito, una garanzia bancaria o una fideiussione solidale.
3Nell’ordine di prestare garanzia devono essere menzionati:
a. il motivo legale della garanzia;
b. l'importo da garantire;
c. l'ufficio presso il quale devono essere depositate le garanzie.
4L’ordine di prestare garanzia è parificato a una sentenza esecutiva a tenore dell’articolo 80 della legge federale
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dell’11 aprile 1889 sull’esecuzione e sul fallimento (LEF).
5Esso costituisce un decreto di sequestro a tenore dell’articolo 274 LEF.
6L’opposizione al decreto di sequestro è esclusa.
7Il ricorso contro l’ordine di prestare garanzia non ha effetto sospensivo.
Sezione 8: Riscossione posticipata, rimborso, proroga e condono
Art. 33 Riscossione posticipata e rimborso dell'imposta
1Se per errore ha stabilito un’imposta troppo bassa o ha rimborsato un importo troppo elevato, l'autorità competente può riscuotere posticipatamente l’importo corrispondente entro cinque anni dall'emanazione della decisione d’imposizione.
2Se entro il termine di cinque anni dall'imposizione si constata che un’imposta è stata riscossa a torto, interamente o parzialmente, l’importo pagato in eccedenza viene rimborsato.
16 RS 281.1