Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Art. 60 Scorte di bevande spiritose da parte degli agricoltori
1In relazione alle scorte di bevande spiritose, gli agricoltori hanno le seguenti possibilità:
a. gestire un deposito fiscale;
b. denaturare le scorte di bevande spiritose;
c. tassare le scorte di bevande spiritose mediante l'applicazione di una franchigia d'imposta di 20 litri di alcol puro.
2Gli agricoltori devono comunicare per scritto all'autorità competente entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge quale possibilità scelgono. Allo scadere di questo termine, le scorte di bevande spiritose sono tassate secondo il capoverso 1 lettera c.
Art. 61 Deposito in sospensione d'imposta
Chi detiene un'autorizzazione per gestire un deposito fiscale o un deposito sigillato secondo il diritto anteriore è iscritto d'ufficio nel registro dell'alcol. I diritti e gli obblighi sono retti dal nuovo diritto.
Art. 62 Commercio all'ingrosso
1Chi detiene un'autorizzazione secondo il diritto anteriore per il commercio all'ingrosso di bevande spiritose destinate al consumo deve annunciarsi presso l'autorità competente, entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, per l’iscrizione nel registro dell'alcol.
2Chi non si annuncia entro il termine per l’iscrizione nel registro dell'alcol perde il diritto di esercitare il commercio all'ingrosso di bevande spiritose.
Art. 63 Adeguamento degli impegni d’impiego
1I titolari di un’autorizzazione secondo il diritto anteriore di utilizzare alcol esente da imposta e parzialmente denaturato per produrre prodotti inidonei al consumo umano devono chiedere all'autorità competente un nuovo impegno d’impiego entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge.
2Con il rilascio del nuovo impegno d'impiego i titolari di un impegno d'impiego sono iscritti d'ufficio nel registro dell'alcol.
Art. 64 Imprese per il commercio di etanolo
1La Confederazione può gestire un’impresa commerciale o partecipare a siffatta impresa sempre che ciò sia necessario per garantire l’approvvigionamento del Paese in etanolo durante l’istituzione di un mercato dell’etanolo improntato all’economia privata.
2Per attuare il progetto di cui al capoverso 1 il Consiglio federale è autorizzato a:
a. trasferire parti della Regìa federale degli alcool:
1. in una società anonima di diritto privato esistente, o
2. in una società anonima di diritto privato che ha fondato da solo o con terzi o di cui ha acquisito diritti di partecipazione;
b. alienare partecipazioni a società di cui alla lettera a.
3Nei casi di cui al capoverso 2 lettera a i relativi beni patrimoniali, i diritti e gli obblighi della Regìa federale degli alcool passano alla società anonima.
4Il trasferimento dei beni patrimoniali alla società anonima avviene in conformità con il diritto privato.
Art. 65 Abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool
Con l’abrogazione della personalità giuridica della Regìa federale degli alcool, tutti i diritti e gli obblighi passano alla Confederazione; è fatto salvo l'articolo 64 capoverso 3.
Art. 66 Diritto applicabile
1I procedimenti in materia di imposta sulle bevande spiritose pendenti all’entrata in vigore della presente legge sono portati a termine secondo il diritto anteriore.
2Alle procedure di ricorso pendenti si applica il nuovo diritto. L’obbligo fiscale e la tariffa dell’imposta sono rette dal diritto anteriore.