Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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2Per le altre bevande alcoliche, la concessione di aggiunte o altre agevolazioni nella mescita è vietata il venerdì e il sabato dalle ore 21.00 alle ore 09.00. È fatto salvo l'articolo 10 capoverso 1.

Art. 8 Limitazioni alla consegna di bevande alcoliche nel commercio al dettaglio

1Le bevande spiritose non possono essere consegnate a fanciulli e adolescenti minori di 18 anni, le altre bevande alcoliche a fanciulli e adolescenti minori di 16 anni.

2È altresì vietata la cessione di bevande alcoliche, a titolo oneroso o gratuito, allo scopo diretto di eludere le disposizioni sull'età.

Art. 9 Test d'acquisto

1Le autorità cantonali e comunali possono eseguire e far eseguire test d'acquisto. Possono denunciare alle autorità preposte al perseguimento penale le infrazioni al divieto di consegnare bevande alcoliche a persone che non raggiungono l'età minima fissata dalla legge.

2Il Consiglio federale disciplina in particolare:

a. il riconoscimento e la sorveglianza delle organizzazioni specializzate coinvolte;

b. i particolari relativi al reclutamento, all’istruzione, all’accompagnamento e alla protezione della personalità degli adolescenti impiegati;

c. i requisiti relativi alla documentazione dei test d'acquisto eseguiti;

d. la comunicazione dei risultati ai punti di vendita interessati.

Art. 10 Prezzi che coprono i costi

1È vietato il commercio al dettaglio di bevande alcoliche a prezzi che non coprono i costi.

2Il Consiglio federale definisce i criteri per il calcolo dei prezzi che coprono i costi.

3Il calcolo dei prezzi che coprono i costi non può essere falsato da prezzi d'acquisto irrealistici nel commercio all'ingrosso a monte.

4L'autorità cantonale competente può autorizzare deroghe al principio dei prezzi che coprono i costi per:

a. la vendita in caso di cessazione dell'attività commerciale;

b. altri motivi gravi.

Art. 11 Obbligo di offrire bevande analcoliche

Gli esercizi di mescita sono obbligati a offrire almeno tre bevande analcoliche:

a. il cui prezzo è inferiore a quello della bevanda alcolica meno cara nella stessa quantità; e

b. che sono offerte e servite secondo le stesse modalità della bevanda alcolica meno cara.

Capitolo 3: Ulteriori provvedimenti volti a limitare il consumo problematico di alcol

Art. 12

Per limitare il consumo problematico di alcol, la Confederazione può sostenere, mediante contributi, progetti e attività di interesse nazionale o sovraregionale.

Capitolo 4: Centro di competenza

Art. 13

L'autorità competente, quale centro di competenza nel settore dell'alcol, promuove lo scambio di informazioni e la collaborazione fra gli Uffici federali, i Cantoni, l'economia e le organizzazioni di prevenzione.

Capitolo 5: Crediti pecuniari

Art. 14 Esigibilità dei crediti pecuniari

Le multe e gli altri crediti pecuniari diventano esigibili al momento della notifica della decisione.