Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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a. mostra situazioni di consumo di bevande spiritose;

b. associa le bevande spiritose a sensazioni particolari quali ricchezza, successo, salute, sportività, giovinezza, vacanze o simili;

c. incoraggia a bere bevande spiritose.

3Sono vietati i confronti di prezzi e le promesse di aggiunte e altre agevolazioni.

4È vietata la pubblicità di bevande spiritose:

a. su oggetti d'uso che non contengono bevande spiritose o non hanno alcuna connessione con esse;

b. in e su mezzi di trasporto pubblici;

c. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;

d. alla radio e alla televisione;

5È vietata la pubblicità di bevande spiritose:

a. in e su edifici o parti di edifici destinati a usi pubblici e nella loro area;

b. su campi sportivi e in occasione di manifestazioni sportive;

c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiore ai 18 anni.

6I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità, qualora il bene pubblico lo richieda.

Art. 4 Pubblicità per le altre bevande alcoliche

1La pubblicità per le altre bevande alcoliche non può incoraggiare le persone di età inferiore ai 18 anni a bere bevande alcoliche né mostrare persone di età inferiore ai 18 anni che bevono o incoraggiano a bere.

2È vietata la pubblicità per le altre bevande alcoliche:

a. su oggetti d'uso destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;

b. in giornali, riviste o altre pubblicazioni, nonché su media e supporti mediatici destinati principalmente a persone di età inferiore ai 18 anni;

c. in luoghi frequentati principalmente da persone di età inferiore ai 18 anni, nonché nell'ambito di manifestazioni cui partecipano principalmente persone di età inferiori ai 18 anni.

3I Cantoni possono designare ulteriori luoghi in cui vietare la pubblicità qualora il bene pubblico lo richieda.

Sezione 2: Consegna ai consumatori

Art. 5 Obbligo di autorizzazione per il commercio al dettaglio

1Per l'esercizio del commercio al dettaglio di bevande alcoliche è necessaria un'autorizzazione rilasciata dall'autorità cantonale.

2I Cantoni prevedono per il rinnovo dell'autorizzazione una procedura semplificata.

3Le aziende che sottostanno al controllo del commercio dei vini conformemente all'articolo 64 della legge federa-

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le del 29 aprile 1998 sull’agricoltura e che sono attive soltanto nel commercio dei vini non necessitano di un'autorizzazione per il commercio al dettaglio.

Art. 6 Commercio al dettaglio

1Sono vietati:

a. la distribuzione di bevande alcoliche per mezzo di distributori automatici non sorvegliati;

b. la consegna a titolo gratuito di bevande alcoliche a una cerchia indeterminata di persone, segnatamente attraverso la distribuzione di campioni o l'organizzazione di degustazioni senza assistenza di personale.

2I Cantoni possono prevedere ulteriori restrizioni del commercio al dettaglio qualora il bene pubblico lo richieda.

Art. 7 Concessione di agevolazioni

1Nel commercio al dettaglio di bevande spiritose è vietato concedere aggiunte o altre agevolazioni allo scopo di allettare il consumatore.

27 RS 910.1