Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine

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d. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.

3Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.

4I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.

Capitolo 9: Rimedi giuridici

Art. 43

118

Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.

2Le decisioni prese dagli organi doganali secondo la presente legge possono essere impugnate entro 30 giorni dalla notifica mediante ricorso all'autorità competente.

Capitolo 10: Disposizioni penali

Art. 44 Sottrazione o messa in pericolo dell'imposta

1È punito con una multa fino a 500 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo sottrae l’imposta prevista dalla legislazione sull’alcol o procura un profitto fiscale indebito a sé o a un terzo. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 300 000 franchi.

2Se il profitto fiscale ottenuto è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio del profitto fiscale in caso di infrazione intenzionale.

3È punito con una multa fino a 300 000 franchi chiunque, mediante omissione di dichiarazione, occultamento, dichiarazione inesatta o in qualsiasi altro modo mette in pericolo l'imposta. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 100 000 franchi.

4In caso di circostanze aggravanti, può essere inflitta una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 45 Ricettazione

1Chiunque acquista, riceve in dono, in pegno o comunque in consegna, occulta, aiuta a spacciare o mette in commercio bevande spiritose o etanolo di cui sa o deve presumere che sono stati prodotti o importati illegalmente o che le imposte cui sono assoggettati non sono state pagate è punito con la stessa pena applicabile all'autore del reato anteriore.

2In caso di circostanze aggravanti, può essere pronunciata una pena detentiva fino a tre anni o una pena pecuniaria.

Art. 46 Circostanze aggravanti

Sono considerate circostanze aggravanti:

a. commettere infrazioni per mestiere o abitualmente;

b. ingaggiare una o più persone per commettere un’infrazione;

c. commettere un’infrazione in quanto firmatario di un impegno d'impiego.

Art. 47 Distrazione del pegno fiscale

1È punito con la multa fino a 100 000 franchi chiunque, lasciato in possesso di bevande spiritose o di etanolo sequestrati dall'autorità competente a titolo di pegno fiscale, li distrugge o ne dispone senza il consenso dell'autorità. Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 30 000 franchi.

2Se l'imposta che grava la merce è superiore all'importo massimo della pena inflitta, la multa può ammontare al massimo fino al doppio dell'imposta in caso di infrazione intenzionale.

18 RS 172.021