Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Capitolo 7: Assistenza amministrativa
Art. 39 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1L'autorità competente e altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente i dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
Art. 40 Assistenza amministrativa ad autorità estere
1Nell'ambito delle proprie competenze, l'autorità competente può prestare a richiesta assistenza amministrativa alle autorità estere nell'esecuzione dei loro compiti, segnatamente per garantire la corretta applicazione delle loro legislazioni sull'alcol, nonché per prevenire, accertare e perseguire infrazioni, sempre che un trattato internazionale lo preveda.
2L'autorità competente può obbligare le persone cui la richiesta si riferisce a collaborare, segnatamente a fornire informazioni e a produrre dati e documenti, se un'autorità estera le chiede assistenza amministrativa.
3Le persone obbligate a collaborare possono rifiutarsi di testimoniare se vincolate al segreto professionale in virtù della legge.
4Se è fatto valere il diritto di non testimoniare, l'autorità competente emana una decisione sull'obbligo di collaborazione e di edizione.
Capitolo 8: Protezione dei dati
Art. 41 Sistemi d'informazione
1L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
a. determinare e riscuotere tributi;
b. allestire analisi dei rischi;
c. perseguire e giudicare reati;
d. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
e. eseguire procedimenti amministrativi;
f. allestire statistiche.
2Il Consiglio federale emana disposizioni volte a concretizzare:
a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b. i cataloghi dei dati da registrare;
c. l'accesso ai dati;
d. l'elaborazione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;
f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g. la sicurezza dei dati.
3Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.
Art. 42 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1L'autorità competente può comunicare alle competenti autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. indicazioni concernenti l'assoggettamento all'imposta;
b. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
c. indicazioni concernenti la produzione, la lavorazione e la trasformazione, il deposito e il commercio, nonché l'importazione e l'esportazione di bevande spiritose e di etanolo;