Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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Art. 15 Termine di pagamento
Il termine di pagamento per le multe e gli altri crediti pecuniari è di 30 giorni.
Art. 16 Interessi
1In caso di ritardo nel pagamento dei crediti pecuniari è dovuto, senza diffida, un interesse di mora a decorrere dallo scadere del termine di pagamento.
2Dal momento in cui sono stati versati i contributi ottenuti indebitamente è dovuto un interesse di mora.
3Il Dipartimento federale delle finanze (DFF) può prevedere eccezioni alla riscossione degli interessi di mora per i casi in cui, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
4Determina le aliquote d'interesse.
Art. 17 Prescrizione
1La prescrizione della riscossione dei crediti pecuniari è retta per analogia dagli articoli 25 e 26 della legge fede-
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rale sull'imposizione delle bevande spiritose .
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Per i risarcimenti in virtù dell'articolo 71 del Codice penale (CP) sono fatti salvi i termini di prescrizione previsti nell'articolo 70 capoverso 3 CP, per i contributi i termini di prescrizione dell'azione penale previsti nel CP e nella
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legge federale del 22 marzo 1974 sul diritto penale amministrativo (DPA).
Art. 18 Proroga e condono
Le pretese di risarcimento e di restituzione di contributi ottenuti indebitamente secondo la presente legge possono essere condonate o prorogate in tutto o in parte al debitore se, a causa di circostanze straordinarie, la riscossione costituisce un rigore eccessivo.
Capitolo 6: Assistenza amministrativa
Art. 19 Assistenza amministrativa tra autorità svizzere
1L'autorità competente e le altre autorità svizzere si prestano vicendevolmente assistenza amministrativa nell'adempimento dei loro compiti e collaborano mutualmente.
2Le autorità svizzere comunicano all'autorità competente dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge.
Capitolo 7: Protezione dei dati
Art. 20 Sistemi d'informazione
1L'autorità competente può elaborare dati personali, inclusi quelli degni di particolare protezione e i profili della personalità, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione della presente legge. Può gestire sistemi d'informazione, segnatamente per:
a. perseguire e giudicare reati;
b. trattare domande di assistenza amministrativa e giudiziaria;
c. eseguire procedimenti amministrativi;
d. allestire statistiche.
2Il Consiglio federale emana disposizioni che esplicitano i requisiti concernenti:
a. l'organizzazione e la gestione dei sistemi d'informazione;
b. i cataloghi dei dati da registrare;
c. l'accesso ai dati;
d. l'elaborazione dei dati;
e. la durata di conservazione dei dati;
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29 RS 311.0
30 RS 313.0