Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/122: Revisione totale della legge sull'alcool: avamprogetto di legge sull'imposizione delle bevande spiritose e di legge sull'alcol · 98 pagine
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f. l'archiviazione e la distruzione dei dati;
g. la sicurezza dei dati.
3Nell'adempimento dei suoi compiti, l'autorità competente può procurarsi ed elaborare dati provenienti da sistemi d'informazione di altre autorità della Confederazione e dei Cantoni, sempre che ciò sia previsto da altri disposti federali o cantonali.
Art. 21 Comunicazione di dati ad autorità svizzere
1L'autorità competente può comunicare alle autorità della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni dati e accertamenti effettuati dal suo personale nell'esercizio delle proprie funzioni, sempre che ciò sia necessario per l'esecuzione dei disposti che tali autorità devono applicare.
2Possono in particolare essere comunicati i seguenti dati, inclusi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità:
a. indicazioni concernenti procedimenti amministrativi, penali amministrativi e penali pendenti o conclusi, nonché misure e sanzioni amministrative, penali amministrative e penali rientranti nelle sue competenze;
b. indicazioni concernenti reati commessi o la cui commissione è potenzialmente imminente, comprese le infrazioni a disposti federali che esulano dalle sue competenze.
3Il Consiglio federale disciplina i particolari, segnatamente lo scopo e il contenuto della comunicazione di dati.
4I dati comunicati devono essere utilizzati esclusivamente in modo conforme allo scopo previsto. Essi non possono essere trasmessi a terzi senza il consenso dell'autorità competente.
Capitolo 8: Rimedi giuridici
Art. 22
31
Le decisioni dell'autorità competente di cui all'articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA) possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo federale.
Capitolo 9: Disposizioni penali
Art. 23 Inosservanza delle disposizioni sulla pubblicità e sul commercio al dettaglio
1È punito con una multa fino a 40 000 franchi chi:
a. contravviene alle disposizioni sulla limitazione della pubblicità previste nell'articolo 3;
b. contravviene alle disposizioni sull'esercizio del commercio al dettaglio previste negli articoli 6, 7, 8, 10 o 11.
2Se l'autore ha agito per negligenza, la pena è la multa fino a 20 000 franchi.
Art. 24 Inosservanza di prescrizioni d'ordine
1Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una disposizione della presente legge, a una disposizione d'esecuzione la cui violazione è dichiarata punibile o a una singola decisione notificata con comminatoria della pena prevista nel presente articolo è punito con la multa sino a 5000 franchi.
2Le infrazioni di lieve entità possono essere sanzionate mediante ammonimento, se del caso con spese a carico del contravventore.
Art. 25 Infrazioni commesse nell'azienda
32
Se la multa applicabile non supera i 20 000 franchi e le persone punibili in virtù dell'articolo 6 DPA non possono essere individuate o possono esserlo solo con provvedimenti d'inchiesta sproporzionati, l’autorità può prescindere da un procedimento contro dette persone e, in loro vece, condannare l’azienda al pagamento della multa.
Art. 26 Azione penale
133
Le infrazioni alla presente legge sono perseguite e giudicate conformemente alla DPA .
31 RS 172.021
32 RS 313.0
33 RS 313.0