Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/123: Legge federale sul trattamento fiscale delle spese di formazione e perfezionamento · 10 pagine
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to connessi con l’esercizio dell’attività professionale» con quella di «spese per la formazione e il perfezionamento professionali».
Motivazione:
- In questo modo è possibile rendere ancora più chiaro che queste spese non devono essere connesse con l’esercizio dell’attività professionale attuale;
- è possibile garantire che possono essere dedotte solo le «spese per la formazione e il perfezionamento professionali», ma non quelle per i cicli di formazione seguiti per hobby o che servono all’autorealizzazione.
Ulteriori osservazioni:
Il Cantone SZ desidera sapere quali componenti delle spese possono essere riconosciuti in caso di deducibilità di un ciclo di formazione e propone di catalogarli nel materiale legislativo o eventualmente in una circolare.
Alcuni pareri sono restii ad accettare il presupposto di una capacità teorica di svolgere una nuova professione al fine di rendere deducibili le spese. Il Cantone TG, ad esempio, propone di non qualificare per la deducibilità fiscale neanche in futuro la semplice capacità teorica di guadagnarsi da vivere, ma ritiene che debba sussistere una connessione diretta con
un’attività concreta nell’ambito del perfezionamento. Anche l’USIC auspica che la deduzione venga accettata solo se il nuovo orientamento istituisce effettivamente una nuova base economica.
3.4.5. Rivendicazione della deduzione per i coniugi
11 Cantoni (AI, BS, GL, NW, OW, SG, SO, SZ, UR, VD, ZH) chiedono che qualora le spese di formazione e perfezionamento professionali siano ammesse in deduzione solo fino a un determinato importo, le deduzioni spettino a ciascuno dei coniugi in caso di tassazione congiunta degli stessi.
Motivazione:
- ciascun coniuge è un contribuente autonomo;
- diversamente sarebbero svantaggiate le persone coniugate.
3.4.6. Deducibilità delle spese per la prima formazione
A favore:
3 Cantoni (OW, SG, ZG), il PPD, I Verdi e 7 organizzazioni (curaviva, CDPE, INSOS; Arge RSS, USS, CSP, FSSP) chiedono che anche le spese per la prima formazione siano ammesse in deduzione. Tuttavia, devono essere deducibili soltanto le vere e proprie spese per la prima formazione.
Motivazione:
- le differenziazioni nella procedura di massa causano problemi;
- il pericolo di disparità di trattamento è grande;
- le definizioni nel rapporto esplicativo non sono convincenti; manca la necessaria chiarezza;
- sotto il profilo qualitativo una discriminazione della prima formazione rispetto a una seconda formazione non è oggettivamente motivabile;
- determinate perdite di entrate dovrebbero essere pressoché irrilevanti, poiché, da un lato, la prima formazione non è solitamente finanziata dai contribuenti, ma da terzi (genitori) e, dall’altro, i contribuenti finché si trovano nella prima formazione generalmente non conseguono un reddito rilevante;