Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine
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4.6 Art. 4bis «Zone di tranquillità per la selvaggina»
Art. 4bis cpv. 1 OCP
Art. 4biscpv. 1
1 Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi, i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina, tenendo conto del collegamento tra queste zone e le bandite di caccia o le riserve per gli uccelli federali e cantonali esistenti.
L’introduzione di una disposizione sulla delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina si basa su un postulato (07.3131). Nonostante il principio di questa nuova disposizione non sia particolarmente contestato, la discussione dettagliata suscita reazioni molte contrastanti.
Cantoni e conferenze cantonali: la maggior parte dei Cantoni e delle conferenze cantonali approva sostanzialmente il nuovo articolo 4bis«Zone di tranquillità per la selvaggina», molti Cantoni considerano le zone di tranquillità per la selvaggina addirittura uno strumento irrinunciabile nella gestione della selvaggina. Un solo Cantone (AG) chiede la soppressione di questo articolo con la motivazione che da un lato la loro delimitazione è di competenza esclusiva dei Cantoni e dall’altro né il progetto né il rapporto esplicativo precisano se il diritto generale di accesso ai boschi secondo l’articolo 699 CC sia limitato da questa nuova disposizione. Difficilmente una limitazione (mediante divieti di accesso o obbligo di restare sui sentieri) sarebbe accettata dalla popolazione. Una conferenza cantonale (CDP) è scettica quanto all’efficacia della formulazione scelta «i Cantoni delimitano» per i Cantoni inadempienti e propone la fissazione di un termine per
l’attuazione. Per contrassegnare le zone di tranquillità per la selvaggina in modo uniforme, CDP suggerisce inoltre di usare il sistema di demarcazione della protezione della natura (gufo con il quadrifoglio) con l’aggiunta «Zona di tranquillità per la selvaggina».
Caccia: le associazioni venatorie accettano in linea di massima questa disposizione.
Agricoltura: le associazioni dell’agricoltura (USC, FSAO, FSAC, SOBV, Prométerre) e i pescatori professionisti (SBFV) respingono la nuova disposizione in questa forma. Queste organizzazioni possono approvare zone di tranquillità per la selvaggina solo a condizione che al loro interno non vengano posti limiti all’utilizzazione forestale e agricola. Per questo motivo, le condizioni vanno limitate chiaramente alle «attività del tempo libero». Dal canto loro, il Gruppo svizzero per le regioni di montagna (SAB) e il Solodaritätsfonds Luzerner Bergbevölkerung condividono la regolamentazione prevista sulle zone di tranquillità per la selvaggina, sostenendo la ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, ma si aspettano che al momento di fissare i perimetri e i percorsi sia garantito il rispetto degli interessi dei Cantoni, dei Comuni e delle regioni e si tenga conto dei bisogni dell’agricoltura e della selvicoltura. Le questioni turistiche rientrano chiaramente nella sfera di competenza dei Cantoni, che sono meglio posizionati per effettuare la necessaria ponderazione tra gli interessi di protezione e utilizzazione.
Economia forestale: l’economia forestale (SFV, Economia forestale Svizzera) saluta per principio l’introduzione di zone di tranquillità per la selvaggina, fintanto che servono a calmare le regioni troppo disturbate dalle attività sportive e del tempo libero. Per queste associazioni, le zone di tranquillità per la selvaggina diventano problematiche quando ostacolano, rincarano o rendono addirittura impossibile la gestione forestale. Esse sono sostanzialmente dell’idea che la protezione dai disturbi non deve tradursi in una limita-
G262-0576