Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/126: Revisione parziale dell'ordinenza sulla caccia · 67 pagine

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zione dei diritti che scaturiscono dalla proprietà forestale. Il testo introduttivo in questo capoverso va quindi completato come segue: «Se necessario per proteggere sufficientemente i mammiferi e gli uccelli selvatici dai disturbi (nuovo) causati dalle attività del tempo libero…». Per limitare, se del caso, la gestione forestale (p. es. zone invernali di tranquillità per la selvaggina per alleggerire il bosco di protezione), la legislazione forestale offre gli strumenti necessari già oggi. Per garantire che i proprietari forestali siano coinvolti nella delimitazione delle zone di tranquillità per la selvaggina, Economia forestale Svizzera chiede che ciò sia previsto obbligatoriamente: capoverso 1: «… i Cantoni delimitano, (nuovo) d’intesa con i proprietari forestali, zone di tranquillità per la selvaggina…».

Protezione delle risorse: sul fronte delle organizzazioni orientate alla protezione delle risorse, un partito politico (I Verdi) e diverse associazioni (ProNatura, WWF, ASPU, Nos Oiseaux, FP, associazioni regionali) accolgono favorevolmente la nuova disposizione, ma chiedono che si utilizzi l’espressione «zone di tranquillità per gli animali selvatici»

trattandosi di zone di tranquillità per mammiferi e uccelli allo stato selvatico e non per la selvaggina. Criticano l’assenza di criteri chiari in base ai quali i Cantoni devono delimitare zone di tranquillità per gli animali selvatici e chiedono all’UFAM di fissare scadenze chiare e basi. Siccome occorrono zone di tranquillità per gli animali selvatici in tutti i Cantoni, la formulazione «Se necessario per proteggere sufficientemente… dai disturbi» va sostituita con la seguente formulazione più vincolante: «I Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina…». O in alternativa: «Per proteggere sufficientemente dai disturbi, i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina…». Varie di queste organizzazioni sottolineano inoltre che il successo delle zone di tranquillità per gli animali selvatici dipende dall’esecuzione e che un’ennesima categoria di protezione non attuata e disciplinata da disposizioni deboli non produrrà alcun miglioramento.

Un’organizzazione (Helvetia Nostra) saluta per principio le zone di tranquillità per la selvaggina, ma chiede l’introduzione di sanzioni contro i Cantoni inadempienti.

Protezione degli animali: il fronte della protezione degli animali (PSA, STVT, associazioni regionali) accoglie favorevolmente l’obbligo dei Cantoni di delimitare zone di tranquillità per la selvaggina.

Turismo e sport: diverse organizzazioni del settore del turismo e del tempo libero (CAS, Swiss Olympic, Swiss Cycling, mountain wilderness) salutano per principio la nuova disposizione, ma chiedono ritocchi essenziali. Siccome le zone di tranquillità per la selvaggina equivalgono a una sostanziale limitazione del libero accesso al paesaggio, la loro delimitazione deve essere il frutto di un processo partecipativo. Inoltre, come richiesto nel postulato 07.3131 le zone di tranquillità per la selvaggina devono essere limitate alle regioni alpine e all’inverno e quindi non vanno delimitate nell’Altopiano o nel Giura né in estate. Non da ultimo si chiede al Consiglio federale di concretizzare questo articolo in un aiuto all’esecuzione. Concretamente, queste organizzazioni chiedono la seguente aggiunta al capoverso 1: «… i Cantoni delimitano zone di tranquillità per la selvaggina (nuovo) e designano i percorsi accessibili al loro interno». Solo SwissOrienteering è contrario per principio alla delimitazione di zone di tranquillità per la selvaggina e chiede la soppressione del nuovo articolo 4bis«Zone di tranquillità per la selvaggina». Questa associazione teme che altrimenti potrebbero andare perse aree preziose per lo sport della corsa di orientamento. Al posto dello status quo, che lasciava ai Cantoni la libertà di adottare soluzioni flessibili in collaborazione con le associazioni, SwissOrienteering si di-

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