Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo
N° de référence: I453-1128
4 Entrata in vigore degli emendamenti
Attualmente, gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore dopo che sono stati ratificati da tre quarti delle Parti. La Convenzione conta 44 Parti (stato al 8 marzo 2010): per far entrare in vigore gli emendamenti sono quindi necessarie 33 ratifiche.
Al 8 marzo 2010, 15 Parti avevano ratificato gli emendamenti, tra cui la Comunità europea, la Germania e l’Austria. Negli ultimi anni, il tasso di ratifiche è in continuo aumento.
5 Ripercussioni
5.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione
L'approvazione degli emendamenti del 2004 alla Convenzione non avrà ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione. Già oggi, l’applicazione della Convenzione rientra in parte nella sfera di competenza della Confederazione: l’UFAM è infatti il suo punto focale.
5.2 Ripercussioni per l’economia
L'approvazione degli emendamenti oggetto del presente messaggio non avrà verosimilmente ripercussioni per l’economia svizzera.
5.3 Ripercussioni per i Cantoni
L'approvazione degli emendamenti non avrà ripercussioni per i Cantoni dal momento che già oggi l’applicazione della Convenzione rientra in parte nella sfera di competenza dei Cantoni.
5.4 Ripercussioni sul diritto svizzero
L'approvazione degli emendamenti del 2004 alla Convenzione e in particolare l’estensione del campo d’applicazione (appendice I) è compatibile con l’ordinamento giuridico svizzero: non sarà quindi necessario recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale.
6 Programma di legislatura
L'approvazione da parte della Svizzera degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione non è menzionata espressamente nel programma di legislatura 2007-20118; il miglioramento dell’EIA sul piano internazionale è tuttavia conforme all’obiettivo 12 «Utilizzare con parsimonia le risorse naturali».
7 Costituzionalità
La base costituzionale del decreto federale concernente l’approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione è costituita dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost9), che autorizza la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri. L’approvazione compete all’Assemblea federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost.
Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost, i trattati di diritto internazionale sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (cpv. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (cpv. 2) o comprendono disposizioni importanti che
8 FF 2008 597
9 RS 101 5/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128