Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

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N° de référence: I453-1128

4 Entrata in vigore degli emendamenti

Attualmente, gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore dopo che sono stati ratificati da tre quarti delle Parti. La Convenzione conta 44 Parti (stato al 8 marzo 2010): per far entrare in vigore gli emendamenti sono quindi necessarie 33 ratifiche.

Al 8 marzo 2010, 15 Parti avevano ratificato gli emendamenti, tra cui la Comunità europea, la Germania e l’Austria. Negli ultimi anni, il tasso di ratifiche è in continuo aumento.

5 Ripercussioni

5.1 Ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione

L'approvazione degli emendamenti del 2004 alla Convenzione non avrà ripercussioni sulle finanze e sul personale della Confederazione. Già oggi, l’applicazione della Convenzione rientra in parte nella sfera di competenza della Confederazione: l’UFAM è infatti il suo punto focale.

5.2 Ripercussioni per l’economia

L'approvazione degli emendamenti oggetto del presente messaggio non avrà verosimilmente ripercussioni per l’economia svizzera.

5.3 Ripercussioni per i Cantoni

L'approvazione degli emendamenti non avrà ripercussioni per i Cantoni dal momento che già oggi l’applicazione della Convenzione rientra in parte nella sfera di competenza dei Cantoni.

5.4 Ripercussioni sul diritto svizzero

L'approvazione degli emendamenti del 2004 alla Convenzione e in particolare l’estensione del campo d’applicazione (appendice I) è compatibile con l’ordinamento giuridico svizzero: non sarà quindi necessario recepire le nuove disposizioni nel diritto nazionale.

6 Programma di legislatura

L'approvazione da parte della Svizzera degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione non è menzionata espressamente nel programma di legislatura 2007-20118; il miglioramento dell’EIA sul piano internazionale è tuttavia conforme all’obiettivo 12 «Utilizzare con parsimonia le risorse naturali».

7 Costituzionalità

La base costituzionale del decreto federale concernente l’approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione è costituita dall’articolo 54 capoverso 1 della Costituzione (Cost9), che autorizza la Confederazione a concludere trattati con Stati esteri. L’approvazione compete all’Assemblea federale in virtù dell’articolo 166 capoverso 2 Cost.

Ai sensi dell’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost, i trattati di diritto internazionale sottostanno a referendum facoltativo se sono di durata indeterminata e indenunciabili (cpv. 1), prevedono l’adesione a un’organizzazione internazionale (cpv. 2) o comprendono disposizioni importanti che

8 FF 2008 597

9 RS 101 5/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128