Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

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N° de référence: I453-1128

contengono norme di diritto o per l’attuazione dei quali è necessaria l’emanazione di leggi federali (cpv. 3).

La Convenzione emendata è conclusa per una durata indeterminata, ma può essere denunciata in qualsiasi momento. Non prevede l’adesione a nessuna organizzazione internazionale. Resta da stabilire se gli emendamenti contengono disposizioni importanti che introducono norme di diritto. Ai sensi dell’articolo 22 capoverso 4 della legge sul Parlamento10, contengono norme di diritto le disposizioni che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze. Una norma di diritto internazionale è inoltre considerata importante se l’oggetto che è chiamata a disciplinare presuppone che sia recepita nel diritto nazionale sotto forma di legge federale, conformemente all’articolo 164 capoverso 1 Cost. L'emendamento dell’appendice I modifica la lista delle attività sottoposte alla Convenzione e comporta quindi l’obbligo di sottoporre questi nuovi impianti all’EIA ai sensi dell’articolo 10a della legge sulla protezione dell’ambiente11. Questo emendamento contiene pertanto disposizioni importanti che introducono norme di diritto.

Di conseguenza, il decreto federale sottoposto ad approvazione sottostà a referendum facoltativo in materia di trattati internazionali conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d Cost.

10 RS 171.10

11 RS 814.01 6/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128