Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

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N° de référence: I453-1128

dalla Convenzione. L’autorità competente per le questioni legate alla Convenzione in Svizzera è l’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM): è il punto di contatto svizzero ai sensi della Convenzione.

1.2 Revisione della Convenzione

All’articolo 14, la Convenzione prevede che ogni Parte possa proporre emendamenti alla Convenzione.

Il 27 febbraio 2001, in occasione della seconda Riunione delle Parti, è stata adottata la decisione II/14 concernente gli emendamenti degli articoli 1 e 17 della Convenzione, il cui scopo era di ridefinire la nozione di «pubblico» e di offrire la possibilità di aderire alla Convenzione ai Paesi membri delle Nazioni Unite ma non della CEE-ONU. Questi emendamenti sono stati approvati dal Consiglio federale il 2 settembre 2009.

Il 4 giugno 2004, la terza Riunione delle Parti (Cavtat, Croazia) ha adottato la decisione III/7 relative agli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e delle appendici I e VI della Convenzione, che precisano alcune disposizioni e aggiornano l’appendice I allo scopo di migliorare l’applicazione della Convenzione. Il presente rapporto esplicativo riguarda questi emendamenti.

2 Contenuto degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione

L’emendamento dell’articolo 2 («Disposizioni generali») prevede l’inserimento di un nuovo capoverso, che permette alle Parti colpite di partecipare alla procedura di delimitazione della portata della valutazione dell’impatto sull’ambiente, ossia del contenuto del rapporto d’impatto sull’ambiente (RIA), a condizione che la Parte di origine preveda tale procedura.

Gli emendamenti dell’articolo 8 («Cooperazione bilaterale e multilaterale») e dell’appendice VI («Elementi della cooperazione bilaterale e multilaterale») precisano che le disposizioni della Convenzione concernenti l’applicazione di accordi bilaterali o multilaterali si applicano anche ai relativi protocolli.

L’emendamento dell’articolo 11 («Riunione delle Parti») inserisce tre nuovi capoversi, che disciplinano aspetti riguardanti le prerogative della riunione delle Parti. Precisa che possono essere sollecitati i servizi e la cooperazione di organi competenti con conoscenze specializzate utili per realizzare gli obiettivi della Convenzione. Autorizza inoltre le Parti a elaborare protocolli alla Convenzione, se del caso, e a creare gli organi sussidiari necessari per applicare la Convenzione.

L’emendamento dell’articolo 14 («Emendamenti alla Convenzione») disciplina aspetti concernenti l’entrata in vigore degli emendamenti: gli emendamenti alla Convenzione entrano in vigore dopo che sono stati ratificati da tre quarti delle Parti presenti il giorno della loro adozione.

Un altro emendamento prevede l’inserimento di un nuovo articolo, l’articolo 14 bis («Esame del rispetto delle disposizioni»), che disciplina la verifica del rispetto delle disposizioni della Convenzione. Prevede che le Parti esaminino il modo in cui le disposizioni della Convenzione sono rispettate applicando la procedura di esame adottata dalla riunione delle Parti. Tale esame si basa tra l’altro sui rapporti periodici presentati dalle Parti, che stabiliscono la frequenza di tali rapporti e le informazioni da includervi. L’articolo 14 bis precisa inoltre che la procedura di esame del rispetto delle disposizioni della Convenzione si applica anche ai relativi protocolli.

L’emendamento dell’appendice I prevede la revisione della lista delle attività sottoposte alla Convenzione: estensione a nuove attività, ampliamento di attività esistenti, modifiche di carattere redazionale ecc. All’appendice I della Convenzione sono state apportate le modifiche seguenti:

2/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128