Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

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N° de référence: I453-1128

- Estensione a nuove attività

Attività 7b «Costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o allargamento di strade esistenti per portarle a quattro o più corsie […]»; attività 10b «Impianti di eliminazione di rifiuti non pericolosi mediante incenerimento o trattamento chimico […]»; attività 18a e 18b «Opere destinate al trasferimento di risorse idriche fra bacini fluviali […]»; attività 19 «Impianti di trattamento delle acque di scarico […]»; attività 20 «Impianti destinati all’allevamento intensivo di pollame o suini […]»; attività 21 «Costruzione di linee aeree per il trasporto di energia elettrica a una tensione di 220 kV o più […]» ; attività 22 «Grandi impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento dell’energia eolica […]».

- Ampliamento di attività esistenti

Attività 2 « (Centrali nucleari ed altri reattori nucleari), compresi lo smantellamento e la dismissione di tali centrali o reattori»; attività 12 «(Lavori di incanalamento di acque sotterrane-

e) o di ricarica artificiale delle acque sotterranee […]»; attività 13 «(Impianti per la fabbricazione di carta, di pasta da carta) e di cartone […]»; attività 14 «(Sfruttamento di miniere) e di cave […]»; attività 15 «(Produzione di idrocarburi in mare.) Estrazione di petrolio e gas naturale a scopi commerciali […]».

- Modifiche di carattere redazionale

Suddivisione dell’attività 2 in due attività; l’attività 8 «Oleodotti e gasdotti» è riformulata in «Canalizzazioni di grande sezione per il trasporto di petrolio, gas o prodotti chimici».

- L’attività 3, che riguarda il trattamento, lo stoccaggio e l’eliminazione di rifiuti radioattivi, è estesa ai combustibili nucleari irradiati. È inoltre riformulata.

- Sono definiti il momento in cui «le centrali o gli altri reattori nucleari non sono più considerati impianti nucleari» e la nozione di «aeroporto».

- Le attività 1, 4, 5, 6, 9, 11, 16 e 17 sono rimaste invariate.

3 Commenti

Sulla scorta dell’esperienza acquisita nell’applicazione della Convenzione e dell’evoluzione dello strumento di EIA a livello nazionale e internazionale, nonché nell’ambito di altre convenzioni concernenti l’ambiente, la proposta di emendare gli articoli 2, 8, 11, 14 e 14bis e le appendici I e VI è stata accolta favorevolmente da tutte le delegazioni, tra cui la Svizzera, e adottata dalla terza Riunione delle Parti nella decisione III/7 del 4 giugno 2004.

Gli emendamenti comprendono modifiche e complementi a livello redazionale e contenutistico, che permettono di armonizzare la Convenzione con gli altri obiettivi di diritto comune e accordi internazionali, in particolare le direttive della Comunità europea, il Protocollo alla Convenzione del 21 maggio 20034 sulla valutazione ambientale strategica nonché la Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale5.

L’emendamento dell’articolo 2 permette di rafforzare i vantaggi di una cooperazione internazionale precoce nell’ambito degli EIA, senza modificare la prassi in vigore tra la Svizzera e i Paesi limitrofi.

4 Protocollo del 2003 alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto ambientale in un contesto transfrontaliero concernente la valutazione ambientale strategica. Non ratificato dalla Svizzera.

5 Convenzione CEE-ONU del 1998 sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale: in corso di ratifica da parte della Svizzera. 3/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128