Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/129: Approvazione degli emendamenti del 4 giugno 2004 alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero · 6 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 4Fedlex · Rapporto esplicativo

N° de référence: I453-1128

Gli emendamenti degli articoli 8, 11 e 14 e dell’appendice VI precisano alcune disposizioni che finora non erano del tutto esplicite nella Convenzione, ma non comportano nuovi obblighi per le Parti.

Gli emendamenti degli articoli 8 e 11 e dell’appendice VI ancorano giuridicamente la possibilità di elaborare dei protocolli alla Convenzione, ma non apportano diritti supplementari dal momento che in pratica è già stato elaborato il Protocollo del 2003 sulla valutazione ambientale strategica. Alla stessa stregua, l’emendamento dell’articolo 11 sancisce giuridicamente la possibilità di creare degli organi sussidiari necessari all’applicazione della Convenzione, come il gruppo di lavoro già esistente.

Per finire, il testo attuale della Convenzione prevede che gli emendamenti entrino in vigore dopo la ratifica da parte di tre quarti delle Parti; l’emendamento dell’articolo 14 precisa che gli emendamenti entrano in vigore dopo che sono stati ratificati da tre quarti delle Parti presenti alla riunione delle Parti il giorno della loro adozione.

Il nuovo articolo 14bis iscrive nella Convenzione l’obbligo giuridico per tutte le Parti di presentare un rapporto sull’applicazione e il rispetto delle disposizioni della Convenzione, ma non comporta nuovi obblighi concreti per le Parti. In occasione delle ultime tre riunioni delle Parti nel 2001, 2004 e 2008, le Parti hanno infatti adottato decisioni riguardanti il piano di lavoro che prevedono attività relative al rispetto delle disposizioni della Convenzione («Esame dell’applicazione della Convenzione» nella decisione II/11, «Rispetto delle disposizioni e applicazione della Convenzione» nelle decisioni III/9 e IV/7). Le Parti, Svizzera compresa, hanno quindi già reso conto delle loro attività per i periodi fino al 2003 nonché 2003-2005 e prossimamente lo faranno per il periodo 2006- 2009.

L’emendamento dell’appendice I permette di aggiornare e unificare la lista delle attività sottoposte alla Convenzione con gli altri obiettivi di diritto comune e accordi internazionali. La Convenzione non è più vincolante del diritto svizzero per quanto riguarda il campo d’applicazione e gli impianti soggetti all’EIA, anche se la descrizione delle attività nell’appendice I della Convenzione è differente da quella che figura nell’allegato dell’OEIA. Le nuove attività elencate nell’appendice I figurano già nell’allegato dell’OEIA con gli stessi valori limite o con valori più severi rispetto a quelli dell’appendice I della Convenzione (ad esempio le attività 21 e 22 che si ritrovano nell’allegato dell’OEIA ai punti 22.2 e 21.8) oppure non esistono in Svizzera (ad esempio l’attività 15). Per quanto riguarda l’ampliamento dell’attività 2 concernente lo smantellamento delle centrali nucleari, quest’ultimo è già soggetto all'EIA in Svizzera: l’articolo 62 della legge sull’energia nucleare (LENu6), «Disattivazione di impianti nucleari», rimanda infatti alle disposizioni applicabili alla procedura di rilascio della licenza di costruzione. Siccome la licenza di costruzione di un impianto nucleare è soggetta all’EIA (punto 21.1 dell’allegato dell’OEIA), lo è anche la disattivazione e in tal caso l’articolo 45 lettera i dell’ordinanza sull’energia nucleare (OENu7) prevede l’elaborazione di un rapporto d’impatto sull’ambiente. L’approvazione di questo emendamento non richiede quindi nessun adeguamento di leggi o ordinanze in Svizzera.

Gli emendamenti degli articoli 2, 8, 11, 14 e 14 bis e delle appendici I e VI contribuiscono a migliorare la cooperazione internazionale nonché l’attuazione e l’applicazione delle disposizioni della Convenzione e a sfruttare meglio le sinergie con altri accordi multilaterali relativi all’ambiente.

6 RS 732.1

7 RS 732.11 4/6 056/2005-02379/26/12/03/17/07/02/I453-1128