Rapporto sui risultati

Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 5 pagine

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1. Introduzione

a) Responsabilità dei titolari

L’articolo 82 cpv. 1 della legge sull’assicurazione contro la disoccupazione (LADI/RS 837.0) prevede che il titolare risponda verso la Confederazione per i danni che la sua cassa

provoca intenzionalmente o per negligenza nell’adempimento dei propri compiti (=

responsabilità dei titolari delle casse). L’art. 85g cpv. 1 LADI prevede per i Cantoni e in particolare per i relativi Uffici regionali di collocamento (URC) lo stesso regime di

responsabilità (responsabilità dei Cantoni).

b) Indennità per il rischio di responsabilità

Per quanto riguarda la responsabilità delle casse di disoccupazione e dei Cantoni, gli art. 82 cpv. 5 e 85g cpv. 5 LADI stabiliscono che il fondo di compensazione indennizza

adeguatamente i titolari per il rischio di responsabilità. Il fondo può stipulare per questi ultimi un’assicurazione contro i rischi di responsabilità. Il Consiglio federale fissa annualmente i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità. Secondo l’articolo 114a cpv. 1

dell’ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione (OADI/RS 837.02), l’ufficio di compensazione accredita alle casse di disoccupazione e ai servizi competenti un’indennità per il rischio di responsabilità fissata individualmente. Secondo il cpv. 2, il Consiglio federale delega al DFE la competenza di fissare i tassi dell’indennità per il rischio di responsabilità versata ai titolari delle casse e ai Cantoni.

c) Modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità

Dal 1° luglio 2003, l’indennità per il rischio di responsabilità è disciplinata in alcuni

regolamenti dell’ufficio di compensazione dell’assicurazione contro la disoccupazione (SECO). Tali regolamenti sono stati elaborati e adeguati in stretta collaborazione con gli organi esecutivi. I regolamenti disciplinano in particolare la limitazione della responsabilità per ogni caso di danno, la piena responsabilità per gli atti intenzionali nonché le basi di calcolo e la chiave di ripartizione dell’indennità per il rischio di responsabilità.

d) Limitazione della responsabilità

La regolamentazione vigente, in base alla quale i titolari delle casse e i Cantoni sono

adeguatamente indennizzati per il rischio di responsabilità in relazione alla loro attività esecutiva, si è rivelata efficace. Poiché, tuttavia, dal 2003 si è dovuto rinunciare a stipulare un’assicurazione contro i rischi di responsabilità, in quanto nessun assicuratore privato era disposto a coprire tale rischio, la SECO ha limitato la responsabilità nei suddetti regolamenti a 10000 franchi per caso di danno, una regola che deve essere mantenuta.

2. Punti essenziali del progetto

Al fine di rafforzare la sicurezza giuridica e sancire con maggiore precisione dal punto di vista legale l’indennità per il rischio di responsabilità, gli attuali regolamenti sull’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni vengono trasposti in due

ordinanze dipartimentali. A questo proposito, in occasione di una consultazione degli uffici tenutasi il 27 marzo 2009, l'Ufficio federale di giustizia e l’Amministrazione federale delle finanze hanno proposto alla SECO di precisare le modalità dell’indennità per il rischio di responsabilità, nonché l’attuale limitazione a 10000 franchi della responsabilità per ogni caso di danno, sia nella legge che nell'ordinanza sull’assicurazione contro la disoccupazione.

Le presenti modifiche (nuovi art. 114 e 114 a OADI) tengono integralmente conto della richiesta dei suddetti due uffici federali. Inoltre, in occasione dei dibattiti sulla quarta revisione parziale della LADI del 19 marzo 2010, il Parlamento ha sancito con maggiore precisione anche nella legge la limitazione attuale della responsabilità per caso di danno (art. 82 cpv. 5 e art. 85g cpv. 5 LADI).