Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/147: 1.) Art. 114a dell'ordinanza sull'assicurazione contro la disoccupazione 2.) Ord. DFE: indennità per il rischio di responsabilità alle casse di disoccupazione 3.) Ord.DFE: indennità per il rischio di responsabilità ai cantoni · 5 pagine
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2.1. Spiegazioni relative ai nuovi art. 114 e 114a OADI Art. 114 OADI
Il cpv. 2 permette di sancire con maggiore precisione la limitazione a 10000 franchi della responsabilità per caso di danno, disciplinata finora a livello di regolamento, integrandola direttamente nell’ordinanza. Come già in precedenza, tale limitazione non si applica se il danno è stato causato intenzionalmente o se risulta dall’inosservanza delle specifiche
istruzioni dell’ufficio di compensazione oppure da reati commessi.
Art. 114a OADI
L’art. 114a autorizza il DFE a fissare le basi di calcolo dell’indennità per il rischio di
responsabilità ai titolari delle casse e ai Cantoni nonché l'importo dell’indennità e il relativo versamento (chiave di ripartizione).
Con l’entrata in vigore di tali modifiche dell’OADI, saranno varate due nuove ordinanze dipartimentali derivanti dal miglioramento delle presenti basi legali:
Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai titolari delle casse di disoccupazione;
Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni.
3. Indagine conoscitiva
Il 24 febbraio 2010 ha avuto luogo una procedura di consultazione presso i titolari delle casse di disoccupazione e presso i Cantoni, i quali hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio parere in merito al presente progetto fino al 24 marzo 2010.
Per i membri degli AUSL e per le federazioni delle casse di disoccupazione tale termine è stato prorogato al 25 aprile. Questi ultimi, tuttavia, non hanno voluto prendere parte all’indagine.
3.1 Cantoni
Su 26 Cantoni consultati, 14 hanno espresso un parere: BE, BL, FR, GL, GR, LU, NW, SZ, SH, TG, TI, UR, VS, VD.
Gli obiettivi principali delle presenti modifiche, vale a dire la migliore integrazione della limitazione della responsabilità e dell’indennità per il rischio di responsabilità nella legge (nuovi art. 85 cpv. 5 e 85g cpv. 5 LADI) e nell’ordinanza (nuovi art. 114 e 114a OADI) nonché la trasposizione dell’attuale regolamento sull’indennità per il rischio di responsabilità in un’ordinanza dipartimentale, sono stati accolti in maniera favorevole dalla maggioranza dei Cantoni.
3.1.1 Ordinanza del DFE sull’indennità per il rischio di responsabilità ai Cantoni
Alcuni Cantoni vorrebbero fissare l’importo dell’indennità all’80% anziché al 75% attuale dell’ammontare della responsabilità (cfr. art. 2).
La maggioranza dei Cantoni approva la nuova chiave di ripartizione dell'importo dell’indennità per il rischio di responsabilità (cfr. art. 3). Una minoranza, tuttavia, preferirebbe mantenere la chiave di ripartizione vigente o fissarne un’altra.