Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: H504-1566

tegia comunitaria per ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture e dei veicoli commerciali leggeri (2007/2119(INI)), la Commissione è invitata a elaborare una proposta di direttiva che porti in particolare all’introduzione di obblighi giuridici in materia di etichettatura, pubblicità e commercializzazione delle autovetture nuove nel mercato interno dell’UE. Nella stessa relazione, l’UE raccomanda l’introduzione di un sistema di classificazione separato per le prestazioni ambientali. Oltre all’etichetta energetica è quindi perseguito un ulteriore sistema di classificazione chiamato “stella verde”. Con questo strumento si vuole tener conto del maggior numero possibile di aspetti della prestazione ambientale, tra cui le emissioni di CO2, le altre emissioni inquinanti, il consumo di carburante, il rumore, l’efficienza spaziale, l’aerodinamica, il peso nonché gli aiuti alla guida ecologica.

Secondo l’articolo 2.2 dell’Accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici al commercio, le prescrizioni tecniche non possono ostacolare più del necessario il commercio per cogliere un obiettivo legittimo. Secondo l’articolo 4 della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC, RS 946.51), le prescrizioni tecniche svizzere sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Deroghe da tale principio sono ammissibili soltanto qualora le misure adottate siano rese necessarie da interessi pubblici preponderanti, non costituiscano né un mezzo di discriminazione arbitraria né una restrizione dissimulata degli scambi e corrispondano ai criteri di proporzionalità.

I due primi criteri sono soddisfatti, dato che l’etichetta ambientale serve a proteggere la salute e la vita dell’uomo, la flora e la fauna e l’obbligo di contrassegnazione con l’etichetta vige per tutti i fornitori di automobili.

Per quanto riguarda la proporzionalità della misura, va evidenziato che le autorità già dispongono di tutte le informazioni necessarie per l’elaborazione dell’etichetta ambientale. L’onere a carico degli offerenti di nuove automobili consiste pertanto nello stampare l’etichetta ambientale e nell’applicarla sulla vettura con la stessa. Un’etichetta ambientale per ogni tipo di veicolo è pubblicata sul sito Internet dell’Ufficio federale dell’energia (UFE). Rispetto alla già esistente etichettaEnergia non scaturiscono oneri supplementari.

Tenuto conto di quanto esposto, si può partire dal presupposto che l’etichetta ambientale per le automobili sia conforme con l’accordo dell’OMC sugli ostacoli tecnici agli scambi commerciali e con l’accordo di libero scambio stipulato nel 1972 fra la Svizzera e la CE. La situazione dovrà essere riesaminata nel caso in cui l’UE dovesse adottare un altro sistema. Inoltre deve essere tenuto conto del fatto che, per quanto riguarda la contrassegnazione delle automobili con l’etichettaEnergia, il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale ha deciso di derogare in futuro dall’applicazione del principio Cassis de Dijon sancito dalla LOTC. Questa deroga deve valere anche per l’etichetta ambientale che verrà applicata alle automobili.

8/8 023/2006-00552/914/02/16/01/03/H504-1566