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Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 21 pagine

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XXX.XX Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l’etichetta ambientale (Ordinanza sull’etichetta ambientale, OEA)

del xx.xx. 2009

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 8 capoverso 1 e 16 capoverso 1 della legge del 26 giugno 19981

sull’energia (LEne)

e gli articoli 39 capoverso 1 e 40 capoverso 1 della legge federale del 7 ottobre 19832 sulla protezione dell’ambiente (LPAmb),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la contrassegnazione delle automobili nuove con l’etichetta ambientale.

Art. 2 Definizioni

1 Per automobili si intendono i veicoli a motore per il trasporto di persone prodotti in serie con un peso complessivo autorizzato fino a 3500 kg e un massimo di nove posti a sedere, compreso quello del conducente.

2 Per tipi di veicoli in vendita si intendono le automobili cui si applica l’approvazione del tipo e che avrebbero potuto essere messe in circolazione per la prima volta al più tardi entro il 31 maggio dell’anno corrente e al più presto a partire dal 1° giugno di due anni addietro. I veicoli per i quali non occorre indicare il consumo energetico non sono considerati tipi di veicoli offerti in vendita.

3 Per veicoli nuovi immatricolati si intendono le automobili cui si applica l’approvazione del tipo e per le quali occorre indicare il consumo energetico che sono state messe in circolazione per la prima volta a partire dal 1° giugno dell’anno precedente e che, a quel momento, non hanno ancora percorso più di 2000 chilometri.

4 Per scritti pubblicitari si intendono testi promozionali riportati su giornali, riviste, riviste e prospetti delle case automobilistiche, pubblicazioni di tipo promozionale, volantini, manifesti e altre superfici pubblicitarie nonché in Internet.

1 RS 730.0

2 RS 814.01