Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 8 pagine

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Riferimento/Numero d’incarto: H504-1566

3. Avamprogetto di ordinanza sull’etichetta ambientale (OEA)

La base giuridica per l’introduzione dell’etichetta ambientale sarà creata con una nuova ordinanza del Consiglio federale, che si fonda sulla legge sull’energia e sulla legge sulla protezione dell’ambiente. Oltre alle disposizioni menzionate nell’ingresso, l’articolo 6 capoverso 1 della legge sulla protezione dell’ambiente (LPAmb, RS 814.01) attribuisce espressamente alle autorità il mandato di informare il pubblico in modo oggettivo sul carico inquinante.

Al posto dell’attuale obbligo di etichettare le automobili nuove in vendita con l’etichettaEnergia subentra l’obbligo di contrassegnazione con l’etichetta ambientale. Come finora per l’etichettaEnergia, l’etichettatura deve avvenire sotto forma di informazione destinata ai consumatori al momento della vendita di automobili nuove; non si tratta quindi di etichettare con un adesivo i veicoli già in circolazione.

Secondo l’articolo 1, il campo d’applicazione dell’etichetta ambientale è limitato, come per l’etichettaEnergia, alle automobili. Dopo la fase d’introduzione dell’etichetta ambientale per le automobili, in caso di successo è ipotizzabile un’estensione ad altri veicoli, ad esempio gli autofurgoni, gli autocarri o i motoveicoli. Attualmente, tuttavia, la maggior parte degli autofurgoni è notificata solo con i dati del motore misurati al banco di prova. Lo stesso vale per tutti gli autocarri. Queste misurazioni non possono essere paragonate al ciclo di prova per le automobili. Alcuni dati necessari per la valutazione conformemente all’etichetta ambientale non sono infatti rilevati. Manca segnatamente un’informazione paragonabile sul consumo di carburante.

L’obbligo di etichettatura (articolo 3) si riferisce esclusivamente ai veicoli nuovi. Una valutazione delle automobili più vecchie in base ai dati disponibili è possibile fino alla classe di gas di scarico Euro 3. Sarà così possibile etichettare con l’etichetta ambientale – su base volontaria – anche i veicoli d’occasione commercializzati.

All’articolo 4 sono definite le informazioni da riportare sull’etichetta ambientale. Oltre ai dati che figurano attualmente sull’etichettaEnergia (marca e tipo di veicolo, genere di carburante, peso a vuoto, consumo di energia e carburante, emissioni di CO2), sono ora previste innanzitutto informazioni sull’impatto ambientale nonché alcuni dati di base complementari sul tipo di veicolo (numero di approvazione del tipo, codice del cambio, dati sulle emissioni prescritte secondo la norma Euro).

È auspicabile un’informazione dei consumatori sull’impatto ambientale e sul consumo energetica delle automobili il più possibile completa non solo nel punto di vendita, ma anche nella pubblicità per le automobili. All’articolo 5 e nell’allegato 5 numero 2 sono quindi definiti i requisiti della dichiarazione in elenchi e scritti pubblicitari, analogamente a quanto previsto attualmente per l’etichettaEnergia.

Agli articoli 7-11 sono descritti in dettaglio i principali contenuti dell’etichetta ambientale. Tutte le informazioni si riferiscono ai dati dell’approvazione del tipo (art. 4 cpv. 3). Non occorre quindi rilevare dati supplementari. Per i veicoli che possono essere alimentati con vettori energetici diversi (i cosiddetti veicoli bivalenti), le informazioni si riferiscono solo ai vettori energetici con cui sono omologati i veicoli. L’impatto ambientale è calcolato in base al vettore energetico più vantaggioso dal profilo ecologico (all. 1 n. 26).

Secondo l’articolo 7, sull’etichetta ambientale i dati contenuti sull’attuale etichettaEnergia sono completati con informazioni supplementari sull’impatto ambientale, sotto forma di punti di impatto ambientale. Questi punti forniscono indicazioni sull’impatto ambientale assoluto, e cioè effettivo, indipendentemente dal peso e dall’utilizzazione del veicolo, provocato 3/8

023/2006-00552/914/02/16/01/03/H504-1566