Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 8 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: H504-1566
veicoli che superano i limiti PIA di cui al numero 1 capoverso 3 sono sostituiti dai veicoli successivi in termini di efficienza energetica che rispettano il corrispondente limite PIA. Il coefficiente di valutazione dell’ultimo tipo di veicolo che rispetta ancora il limite PIA costituisce il limite della categoria in termini di efficienza energetica.
Con l’articolo 12, il Consiglio federale attribuisce al Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) la competenza di verificare gli allegati dell’ordinanza e, se del caso, adeguarli allo stato della tecnica e alle nuove conoscenze scientifiche o metodologiche nonché agli sviluppi internazionali. Questa delega corrisponde essenzialmente all’attuale sistema di adeguamento dell’etichettaEnergia, in cui questi dettagli erano stabiliti in un’ordinanza del Dipartimento (RS 730.011.1) basata sull’allegato 3.6 dell’ordinanza sull’energia (OEn).
Sia la fissazione dei limiti delle categorie nell’allegato 4 che il calcolo e l’adeguamento dei valori medi determinanti da parte del Dipartimento saranno a scadenza annuale. Sarà verificato periodicamente anche il calcolo dei punti di impatto ambientale nell’allegato 1. Il ritmo di adeguamento dipenderà dall’evoluzione dello stato della metodologia, della tecnica e della legislazione sulla protezione dell’ambiente. Il primo adeguamento è da prevedere non prima del 2013.
Tutti questi adeguamenti si basano su una periodicità stabilita all’articolo 12 capoverso 5. L’anno di calcolo (ad es. 2011) va dal 1° giugno dell’anno precedente al 31 maggio (e cioè ad es. 1.6.2010 – 31.5.2011). La base di dati dell’anno precedente l’anno di calcolo (e cioè ad es. 1.6.2009 – 31.5.2010) costituisce anche la base per determinare i valori medi determinanti per i PIA (all. 1 n. 3) nonché per le emissioni di CO2 e il consumo energetico (all. 2 n.
5) delle automobili nuove immatricolate. I valori contemplati negli allegati dell’ordinanza sono adeguati dal DATEC entro il 31 luglio ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo. È così garantito un lasso di tempo sufficiente per applicare la versione modificata dell’etichetta ambientale sul veicolo.
Le disposizioni esecutive si ispirano sostanzialmente a quelle in uso per l’etichettaEnergia. Come finora, in base all’articolo 13 la competenza spetta all’Ufficio federale dell’energia (U-FE). Per quanto riguarda i punti di impatto ambientale, è affiancato dall’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) (art. 13 cpv. 2 OEA). L’UFAM fornisce all’Ufficio federale delle strade (USTRA) i fattori PIA e l’USTRA mette a disposizione gli estratti delle banche dati TARGA e MOFIS necessari per calcolare i valori medi e il coefficiente di valutazione di cui all’allegato 3 numero 2.
Anche le competenze di richiedere i documenti necessari, ordinare misure e informare il pubblico (art. 14-16) corrispondono sostanzialmente al diritto in vigore per l’etichettaEnergia. Anche qui si aggiunge però ora la dimensione dell’impatto ambientale dei veicoli. Per rispondere al bisogno d’informazione, è prevista la compilazione di graduatorie separate con una classificazione di tutti i tipi di automobili secondo i punti di impatto ambientale e il consumo energetico, pubblicate periodicamente e consultabili su Internet in forma costantemente aggiornata.
L’allegato 5 contiene i dettagli concernenti la rappresentazione grafica, la grandezza e i colori dell’etichetta ambientale con delle illustrazioni (fig. 1-4). Al numero 2 sono stabiliti i dettagli per la rappresentazione in elenchi e scritti pubblicitari.
6/8 023/2006-00552/914/02/16/01/03/H504-1566