Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/23: Ordinanza sulla contrassegnazione delle automobili nuove con l'etichetta ambientale (Ordinanza sull'etichetta ambientale, OEA) · 8 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 5Fedlex · Rapporto esplicativo

Riferimento/Numero d’incarto: H504-1566

I veicoli elettrici non provocano emissioni di CO2 durante la circolazione. Ogni forma di produzione di elettricità provoca tuttavia delle emissioni di CO2. I valori delle emissioni dipendono dal mix elettrico di base: più è elevata la quota di elettricità proveniente da vettori energetici primari fossili e più sono elevate le emissioni. I calcoli si basano sulle rilevazioni del mix di consumo svizzero nel 2005 realizzate dall’Ufficio federale dell’energia. L’indicazione sull’etichetta ambientale serve esclusivamente per scopi d’informazione e non fa alcuna distinzione tra la produzione elettrica svizzera e straniera. Questo calcolo si basa quindi su una delimitazione del sistema diversa da quella determinante per gli impegni della Svizzera in base al Protocollo di Kyoto. Il calcolo è definito nell’allegato 2 numero 2.

Sull’etichetta ambientale, il consumo energetico per tutti i vettori energetici è indicato in primo luogo in litri di benzina equivalente (per i veicoli a benzina in litri di benzina) per 100 chilometri (articolo 9). L’allegato 2 numero 3 disciplina il calcolo dell’equivalente benzina. La conversione in questa “moneta” comune è indispensabile per paragonare i vari carburanti e sistemi di propulsione.

Per quanto riguarda i punti di impatto ambientale, le emissioni di CO2 e il consumo energetico (art. 7-9), sull’etichetta ambientale accanto ai valori per il veicolo in questione sono indicati anche i valori medi di tutte le automobili nuove immatricolate nel corso dell’anno precedente. Questi valori medi servono da riferimento per gli acquirenti di automobili. A differenza dell’etichettaEnergia, i valori medi non sono più verificati e adeguati a ritmo biennale ma annuo e sulla base delle automobili nuove immatricolate nel corso dell’anno precedente. Le automobili nuove in vendita sono così messe a confronto con le automobili nuove acquistate effettivamente dai consumatori l’anno precedente e non con i veicoli o i tipi di veicoli messi in vendita complessivamente.

Le attuali categorie di efficienza energetica (A-G) sono sostituite dalle categorie dell’etichetta ambientale (art. 11). La classificazione dei veicoli nelle sette categorie A-G si basa sui due criteri efficienza energetica e impatto ambientale. In ogni categoria rientra un settimo di tutti i tipi di veicoli offerti. La categoria A include le automobili con la miglior efficienza energetica, che appartengono al 20 per cento migliore per quanto riguarda l’impatto ambientale. I veicoli che superano il limite PIA della categoria rientrano nella categoria successiva, fino al raggiungimento del limite PIA di tale categoria. La classificazione nelle altre categorie avviene analogamente secondo l’allegato 4. I corrispondenti limiti PIA sono del 40 per cento per la categoria B, del 60 per cento per la categoria C, del 70 per cento per la categoria D, dell’80 per cento per la categoria E e del 90 per cento per la categoria F.

Il calcolo dell’efficienza energetica (all. 3) è effettuato come finora in base al coefficiente di valutazione. La valutazione attuale, relativa per il 40 per cento per via del cosiddetto fattore di correzione del peso (600 kg) e dell’esponente (0.9), non subisce alcuna modifica contenutistica; con la nuova formula, tuttavia, la quota relativa del 40 per cento può essere mantenuta fissa. Il calcolo del coefficiente di valutazione si basa ora sul consumo di energia primaria, il che permette di paragonare i sistemi di propulsione alternativi, ad esempio i veicoli elettrici, con i veicoli a benzina o diesel. La conversione è effettuata in base a fattori energetici primari che si rifanno alla stessa base di dati (ecoinvent) dell’ordinanza del DATEC sull’ecobilancio dei carburanti (RS 641.611.21) e delle raccomandazioni della Società svizzera degli ingegneri e architetti (SIA).

Per fissare il coefficiente di valutazione limite delle categorie, ogni anno alla data di riferimento (31 maggio) è stilata una graduatoria dei tipi di veicoli in base al coefficiente di valutazione (all. 4 n. 1 cpv. 1). La graduatoria è suddivisa in sette parti della stessa grandezza. I tipi di

5/8 023/2006-00552/914/02/16/01/03/H504-1566