Rapporto sui risultati
Consultazione 2009/24: Ordinanza sui decolli e gli atterraggi di aeromobili fuori degli aerodromi (Ordinanza sugli atterragi esterni, OAEs) · 43 pagine
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Art. 12 cpv. 2 (termine)
Aerosuisse e la Rega chiedono un adattamento del testo, che renda il rispetto della scadenza obbligatorio per l’autorità. In caso di mancato rispetto, l’autorità è tenuta a informare il richiedente. Due rappresentanti dell’industria esigono un termine massimo di tre giorni, in quanto la scadenza di dieci giorni non tiene conto della prassi delle imprese di elicotteri (breve lasso di tempo tra l’incarico e la sua esecuzione). L’Associazione Svizzera di Elicotteri auspica un ampliamento della normativa, nel senso che dopo dieci giorni lavorativi di mancata risposta da parte dell’autorità l’autorizzazione è tacita. La Stazione ornitologica svizzera vorrebbe lo stralcio del termine, affinché per mancanza di tempo non si debba rinunciare ai necessari accertamenti.
Art. 13 Campo d’applicazione temporale e geografico delle autorizzazioni
Art. 13 cpv. 1 (campo d’applicazione temporale e geografico)
L’Aero-Club Svizzero chiede la rinuncia alla limitazione del numero di atterraggi esterni e vorrebbe soltanto la definizione del periodo e del luogo. Il CAS chiede autorizzazioni a tempo indeterminato per operazioni ricorrenti, come ad esempio l’approvvigionamento regolare dei rifugi di montagna nelle zone protette.
Art. 13 cpv. 2 (autorizzazioni per elicotteri stranieri)
Quattro rappresentanti dell’industria esigono che le autorizzazioni siano rilasciate ad elicotteri stranieri soltanto se il relativo Stato estero garantisce la reciprocità in questo ambito. Secondo loro occorre assicurare che gli equipaggi stranieri tengano conto delle specificità locali. L’Aero-Club Svizzero chiede la garanzia del rispetto delle condizioni quadro locali e regionali.
Art. 13 cpv. 3 (durata massima dell’autorizzazione)
L’Associazione Svizzera di Elicotteri chiede una durata di cinque anni ai fini del risparmio di risorse.
Art. 14 Campo d’applicazione personale e materiale delle autorizzazioni
Art. 14 cpv. 1 (destinatario dell’autorizzazione)
Tre rappresentanti dell’industria chiedono che l’autorizzazione sia rilasciata all’impresa o all’organizzatore del trasporto nel caso di voli commerciali e al comandante nel caso di voli non commerciali.
Art. 14 nuovo cpv. 4
L’Aero-Club Svizzero chiede l’aggiunta di un nuovo capoverso 4. Le autorizzazioni devono poter essere accordate eccezionalmente anche a un addetto alla sorveglianza. In tal modo aumenta il margine di manovra.
Ordinanza sugli atterraggi esterni OAEs: risultati della procedura di consultazione (progetto del mese di marzo 2011)