Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

1 Tratti fondamentali dell’avamprogetto

1.1 Contesto

1.1.1 Politica svizzera dell’infanzia e della gioventù

La politica svizzera dell’infanzia e della gioventù è caratterizzata dal modello federalista della ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e Comuni. La competenza in questo settore spetta in prima linea ai Cantoni e ai Comuni. Le funzioni assunte dalla Confederazione in questo ambito sono limitate (ad es. promozione della salute e dello sport, promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e bambini). La politica dell’infanzia e della gioventù è inoltre strettamente collegata all’operato delle organizzazioni non governative e delle iniziative private.

Nel complesso va constatate profonde differenze d’impostazione tra i diversi approcci adottati in materia di politica dell’infanzia e della gioventù a livello cantonale. Le differenze si rispecchiano anche nelle disposizioni del diritto costituzionale e delle leggi in vigore. Circa la metà dei Cantoni ha riunito sotto il termine «politica dell’infanzia e della gioventù» entrambi i postulati della protezione e della promozione; diversi Cantoni hanno invece elaborato due politiche indipendenti e distinte, l’una in materia di protezione dell’infanzia e della gioventù e l’altra in materia di promozione dell’infanzia e della gioventù, ponendo altrimenti l’accento sull’uno o sull’altro settore (cfr. capitolo 1.1.2.2, 1.3.6).1

Nel suo rapporto «Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù»2 approvato il 27 agosto 2008, il Consiglio federale definisce dal canto suo la moderna politica svizzera dell’infanzia e della gioventù come una politica della protezione, della promozione e della partecipazione, in virtù della Costituzione federale3 e della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo4.

Posti i tre principi fondamentali della protezione, della promozione e della partecipazione, si può distinguere tra una politica dell’infanzia e della gioventù in senso stretto e una in senso lato. In senso stretto, si tratta di una politica che versa contributi volti a garantire la protezione di fanciulli e giovani (ad es. contro abusi o offerte mediali) e la loro promozione nonché a consentirne un ruolo partecipativo (ad es. nell’ambito di strutture o progetti di partecipazione).

In senso lato, la politica dell’infanzia e della gioventù si fonda sulla considerazione che le condizioni di vita di fanciulli e giovani sono influenzate da molteplici fattori che rientrano nella competenza di diverse politiche settoriali a vari livelli e che riguardano tutte le fasce d’età. In ciò si manifesta il carattere tipicamente trasversale della politica dell’infanzia e della gioventù: il suo compito è garantire che le particolari esigenze di protezione e promozione, le prospettive e le richieste dei giovani vengano integrate in altre politiche settoriali consolidate (ad es. politica sociale, della sanità, dei trasporti).

Per poter attuare una politica dell’infanzia e della gioventù nel senso auspicato di una strategia integrata a livello federale e cantonale, nel rapporto summenzionato il Consiglio federale ha espresso la propria volontà di rafforzare l’impegno della Confederazione in materia. Ciò prevede in particolare un sostegno ai Cantoni nell’attività di definizione e sviluppo delle loro politiche dell’infanzia e della gioventù (cfr. capitolo 1.3.6). A livello federale esiste già, precisamente nell’ambito dell’Ufficio federale della assicurazioni sociali (UFAS), un servizio specializzato preposto primariamente alle questioni legate all’infanzia e alla gioventù, nella cui competenza – come da volere del Consiglio federale – potrebbe ricadere il compito di coordinare la materia a livello federale e fornire sostegno ai Cantoni (cfr. capitolo 1.3.8).

1 Cfr. Stanislas Frossard, Entstehung und Entwicklung der Jugendpolitik in den Kantonen, cahier de l’IDHEAP n°202, Chavannes-près-Renens, 2003.

2 Rapporto del Consiglio federale «Strategia per una politica svizzera dell’infanzia e della gioventù» del 27 agosto 2008, consultabile alla pagina http://www.bsv.-admin.ch/themen/kinder_jugend_alter/00067/02003/index.html?lang=it (cit. rapporto del Consiglio federale), pag. 3 ss.

3 Cfr. art. 11 cpv. 1 e art. 41 cpv. 1 lett. g Cost.

4 Convenzione del 20 novembre 1996 sui diritti del fanciullo, RS 0.107 (cit. Convenzione ONU sui diritti del fanciullo). Cfr. in particolare gli art. 3 lett. 2, 18 lett. 2, 19, 20, 23, 32-36, 39. Cfr. anche DTF 126 II 391 consid. 5d.