Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/26: Revisione totale della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) · 42 pagine

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Rapporto esplicativo concernente la revisione totale della legge sulle attività giovanili

nominare dei delegati alla promozione della gioventù che fungano da figure di contatto e di riferimento, cui affiancare una commissione specializzata che si occupi delle questioni strategiche.7

Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG)

La Commissione federale per l’infanzia e la gioventù (CFIG) è una commissione extraparlamentare permanente istituita dal Consiglio federale il 5 giugno 1978, il cui mandato trova base legale nell’articolo 4 della legge federale del 6 ottobre 1989 per la promozione delle attività giovanili extrascolastiche (legge sulle attività giovanili, LAG) che così recita: «(1) Il Consiglio federale istituisce una commissione federale della gioventù che, per le autorità federali competenti: (a) segue la condizione giovanile in Svizzera; (b) esamina le misure adottabili; (c) prima che siano emanate importanti disposizioni di diritto federale, dà il proprio parere circa le ripercussioni che queste avranno sui giovani. (2) La commissione può presentare proposte di propria iniziativa.»8 Con decreto federale del 26 settembre 2003, questo mandato è stato allargato anche ai fanciulli, rimanendo per altro invariato nelle linee di fondo (cfr. commento all’art. 21).

1.1.3 Sfide per la promozione dell’infanzia e della gioventù della Confederazione

1.1.3.1 Evoluzione sociale e sviluppo economico

L’evoluzione sociale e lo sviluppo economico prodottisi negli ultimi decenni pongono la politica, e quindi anche la promozione, dell’infanzia e della gioventù, di fronte a numerose sfide. Quelle rilevanti ai fini dell’impostazione della politica di promozione vengono però soprattutto dalle trasformazioni intervenute nel contesto di vita dei bambini e dei giovani che il Consiglio federale illustra nel suo rapporto (cfr. punto 1.1.5.2):9

Fase della giovinezza

La fase della vita che usiamo chiamare giovinezza si è allungata. La transizione dal mondo della scuola e della formazione a quello del lavoro ed il passaggio dalla dipendenza dalla famiglia alla vita autonoma avvengono secondo schemi meno rigidi e assumono forme più differenziate. Questi cambiamenti schiudono ai giovani adulti un maggior numero di possibilità e di opportunità, ma comportano anche incertezze ed il rischio che dover tracciare autonomamente il proprio percorso biografico sia per loro una difficoltà insormontabile. Età di passaggio per antonomasia, la giovinezza è una fase di transizione caratterizzata da sbalzi e interruzioni e può essere descritta come una sorta di tiro alla fune tra forze di segno opposto: da una parte le esigenze di una società fondata sulla conoscenza e sul rendimento, dall’altra le lusinghe di una società improntata al consumo e al divertimento. Per garantirsi delle prospettive di futuro in un contesto del genere, un giovane deve dunque sapere come muoversi sul terreno. E sapere, in questo caso, non significa soltanto conseguire un adeguato titolo di formazione, ma anche acquisire competenze personali e interpersonali ed intessere una solida rete di relazioni sociali. Particolarmente esposti ai rischi sono dunque, in special modo, i giovani appartenenti a fasce sociali sfavorite e con scarso livello d’istruzione e i giovani con background migratorio.

Sistema educativo e formativo

Per funzionare, una piazza finanziaria ed economica altamente evoluta com’è quella svizzera non può che fare affidamento su lavoratori ben formati, qualificati e motivati, il che innalza l’asticella delle esigenze cui deve rispondere il sistema educativo e formativo elvetico. Ciò che occorre fare, anche in quest’ambito, è dunque garantire un accesso non discriminatorio a posti d’apprendimento e di formazione a tutti i giovani qualificati, offrendo pari opportunità ai giovani più svantaggiati. La Confederazione e i Cantoni hanno già intrapreso diversi sforzi volti ad adeguare l’apparato educativo istituzionale ai profondi cambiamenti intervenuti sul piano professionale e nel mondo del lavoro. Da menzionare a questo proposito sono la revisione 2002 della legge sulla formazione professionale (LFPr), l’introduzione nella Costituzione di un nuovo articolo sulle scuole universitarie (art. 63a Cost.) e l’armonizzazione dei cicli scolastici obbligatori nel quadro del progetto HarmoS. L’apparato educativo istituzionale mostra tuttavia i suoi limiti quando si tratta di trasmettere le cosiddette soft skill (cfr. punto

7 Conferenza dei delegati cantonali alla gioventù (CDCG), Standards für die Kinder- und Jugendförderung in der Schweiz. Progetto, settembre 2007. Riguardo agli standard la CDPE non si è finora ancora pronunciata.

8 RS 446.1.

9 Cfr. Rapporto del Consiglio federale, loc.cit., p. 7 ss.