Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/28: Revisione parziale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) e dell'ordinanza del DFI sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI). · 6 pagine

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Progetto indagine conoscitiva novembre 2009

dal DFI, il riconoscimento dell'equivalenza dell'indirizzo di patologia molecolare spetta alla FMH3. La FMH non rilascia alcun riconoscimento ma conferisce il titolo di specializzazione principale se il richiedente soddisfa le condizioni.

Per i motivi indicati al numero 2.4, si rinuncia a far riconoscere dal DFI i diplomi di studio esteri di cui alla lettera g. Il riconoscimento di un diploma universitario in medicina umana, medicina dentaria, medicina veterinaria o farmacia (lett. h) è disciplinato nella legge sulle professioni mediche, ragione per cui non è necessario istituire in questa sede uno speciale riconoscimento da parte del DFI (cfr. n. 2.4).

Se il titolare di un titolo di perfezionamento estero o di un diploma di studio estero assume la funzione di capo di laboratorio prima che il suo titolo o diploma sia stato riconosciuto, il laboratorio può ottenere un'autorizzazione limitata nel tempo fino alla decisione sull'equivalenza di tale titolo o diploma (cpv. 3bis).

2.4 Articolo 7 Qualifica del personale di laboratorio

La legge sulla formazione professionale4 e la legge sulle professioni mediche5 offrono già oggi una base legale sufficiente per disciplinare il riconoscimento dei diplomi esteri che sono rilevanti nel presente contesto. Non è di conseguenza necessario prevedere un ulteriore riconoscimento di tali diplomi professionali da parte del DFI e l'articolo 7 viene quindi interamente rielaborato.

La seguente tabella indica qual è la legge determinante per quanto concerne le diverse professioni citate e qual è l‘autorità competente per il riconoscimento dei titoli stranieri:

Legge che disciplina il Servizio competente in materia Professione riconoscimento di riconoscimento

Legge sulla formazione

tecnico in analisi biomediche SSS Croce rossa svizzera (CRS)

professionale

Ufficio federale della formazione Legge sulla formazione

Laborista AFC (biologia) professionale e della tecnologia

professionale

(UFFT)

Medico

Veterinario Legge sulle professioni Commissione delle professioni Dentista mediche mediche (MEBEKO)

Farmacista

Il 1° aprile 2005, con l'entrata in vigore dell'ordinanza del DFE dell' 11 marzo 20056 concernente le esigenze minime per il riconoscimento dei cicli di formazione e degli studi postdiploma delle scuole specializzate superiori, la precedente denominazione di «laborista dipl. med.» è stata sostituita da «tecnico diplomato in analisi biomediche SSS ». Secondo l'articolo 23 capoverso 4 dell'ordinanza del DFE, tutti coloro che hanno ottenuto un diploma riconosciuto dalla CRS (diploma di formazione cantonale) sono legittimati a portare il nuovo titolo. Questa normativa rende obsoleto il vigente articolo 1 lettera a. Le disposizioni di cui alle vigenti lettere b e c possono essere riunite in un'unica norma.

La nuova lettera a copre ora tutte le formazioni rilevanti che sono disciplinate nella legge sulla formazione professionale (tecnico in analisi SSS e laborista AFC).

3 http://www.fmh.ch

4 Legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale, RS 412.10

5 Legge federale del 23 giugno 2006 sulle professioni mediche universitarie, RS 811.11

6 RS 412.101.61

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