Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/28: Revisione parziale dell'ordinanza sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU) e dell'ordinanza del DFI sugli esami genetici sull'essere umano (OEGU-DFI). · 6 pagine

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Progetto indagine conoscitiva novembre 2009

La lettera b precisa ed estende il contenuto della vigente lettera d (diplomi di studi in scienze naturali). La disposizione considera ora come personale di laboratorio qualificato anche i titolari di un diploma di una scuola universitaria professionale svizzera o di un diploma nei settori della biologia e della chimica riconosciuto secondo la legge sulle scuole universitarie professionali7. Secondo l'articolo 3 della legge sull'aiuto alle università8 sono considerate scuole universitarie svizzere che rilasciano diplomi ai sensi della presente disposizione le università (università cantonali, politecnici federali (PF) nonché istituti universitari che hanno diritto a un sussidio) e le scuole universitarie professionali.

La lettera c riprende il contenuto della vigente lettera e.

Le basi legali per il riconoscimento dei diplomi esteri in biologia e chimica non sono uniformi. I cicli di studio in Svizzera e all'estero sono molto eterogenei. Di conseguenza, spesso i diplomi stranieri non possono essere paragonati ai diplomi svizzeri. Un riconoscimento dei diplomi esteri in biologia e chimica non sembra pertanto adeguato né atto a garantire in tutti i casi la qualità degli esami genetici eseguiti. Pertanto si rinuncia a una procedura di riconoscimento da parte del DFI. Il titolare di un diploma estero attesta la sua qualifica provando di aver ottenuto il diploma presso una scuola universitaria riconosciuta o accreditata dallo Stato. Il servizio nazionale di informazione per le questioni relative al riconoscimento della Conferenza dei rettori delle università svizzere (Swiss ENIC)9 rilascia la conferma che il diploma è stato ottenuto presso una tale scuola universitaria.

Viste le vigenti basi legali per il riconoscimento dei laboristi (lett. a) e dei diplomi nel settore delle professioni mediche (lett. c), nonché in considerazione dell'attività di Swiss ENIC concernente i diplomi esteri ottenuti nell'ambito delle scienze naturali (lett. b), non occorre che il DFI svolga compiti di riconoscimento dei diplomi del personale di laboratorio e l'articolo 7 capoverso 2 può essere abrogato.

Nel quadro della revisione è stata discussa l'opportunità di tenere conto dell'esperienza professionale e della durata dell'impiego in un laboratorio come criteri per la qualifica del personale di laboratorio. Tutto sommato ciò non sembra necessario poiché sono molto pochi i laboratori il cui personale, al momento della concessione dell'autorizzazione, non soddisfava le esigenze poste. Una volta avvenuto il riconoscimento del personale di laboratorio, questi laboratori adempiranno probabilmente le condizioni di cui all'articolo 7. Si può inoltre ipotizzare che il rapporto tra personale non qualificato e personale qualificato sia destinato a diminuire costantemente in seguito all'aumento del numero di persone con una formazione ai sensi dell'articolo 7.

2.5 Articolo 11 capoverso 1bis e capoverso 1ter Portata materiale dell'autorizzazione

Il testo dell'articolo 11 capoverso 1bis costituisce una rielaborazione del vigente articolo 6 capoverso 4 (cfr. n. 2.3).

La normativa attuale permette di autorizzare a titolo eccezionale un laboratorio il cui capo non soddisfa le esigenze legali. A tal fine occorre che il laboratorio esegua esclusivamente esami non eseguiti da alcun altro laboratorio autorizzato che sia dotato di un capo qualificato («esami rari»). Questa normativa permette per esempio a un laboratorio di ricerca con un capo che non dispone di un titolo di cui all'articolo 6 capoverso 1 lettere a-f di offrire un test che esso stesso ha sviluppato e che esula dalle procedure diagnostiche abituali per la scarsa frequenza con cui è eseguito. Inoltre, la presente disposizione permette di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nel caso in cui determinati esami non siano offerti da alcun altro laboratorio svizzero.

In base alla formulazione attuale («esclusivamente») i laboratori diretti da una persona con un perfezionamento in medicina di laboratorio o in patologia molecolare e quindi con una qualificazione adeguata, non possono eseguire tali «esami rari» se nella loro offerta figurano anche altri esami. Dal

7 Legge federale del 6 ottobre 1995 sulle scuole universitarie professionali, RS 414.71

8 Legge federale dell'8 ottobre 1999 sull'aiuto alle università e la cooperazione nel settore universitario (RS 414.20)

9 http://www.crus.ch/information-programme/anerkennung-swiss-enic.html (in tedesco o francese)

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