Rapporto esplicativo
Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 38Fedlex · Rapporto esplicativo
reciproca»). Mentre i capoversi 1 e 2 concernono tutti gli organi della ricerca ai sensi della legge, il capoverso 3 riguarda soltanto le istituzioni di promozione della ricerca, la CTI e l’Amministrazione federale nella misura in cui promuove o sostiene la ricerca o l’innovazione con mezzi federali. Queste ultime sono tenute a coordinare le loro attività mediante l’armonizzazione dei loro provvedimenti di promozione e la collaborazione nell’ambito delle loro attività di promozione. Il capoverso 4 precisa che, nei loro sforzi di coordinamento, le istituzioni di cui al capoverso 3 devono tenere conto delle esigenze dell’insegnamento, della ricerca svolta senza l’aiuto della Confederazione, della ricerca condotta all’estero e del coordinamento secondo la LASU.
Sezione 2: Coordinamento da parte del Consiglio federale
Le disposizioni della LPRI sul coordinamento da parte del Consiglio federale si limitano a pochi principi e non tengono più sufficiente conto della complessità del settore della ricerca e dell’innovazione. In sede di revisione totale sono state pertanto apportate aggiunte specifiche.
Art. 37 Principi
I capoversi 1 e 2 corrispondono all’articolo 19 LPRI.
Se l’autocoordinamento non assicura la cooperazione tra gli organi della ricerca il Consiglio federale è tenuto a prendere i provvedimenti necessari (cpv. 2). Questo principio verte sulla responsabilità in materia di coordinamento autonomo degli organi della ricerca. Conformemente a questo principio, anche in futuro il Consiglio federale deve prendere provvedimenti soltanto se l’autocoordinamento risulta insufficiente o lacunoso. Data la competenza speciale che la Confederazione ha nel settore della promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione, sono tuttavia necessari un coordinamento e un’armonizzazione supplementari e distinti dall’autocoordinamento degli organi della ricerca (p.es. FNS, CTI) per poter attuare una politica generale coerente. Due nuovi principi rispondono a questa necessità.
Il primo principio (cpv. 3) vuole che siano verificate periodicamente o all’occorrenza l’armonizzazione tra la promozione nazionale e quella internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione e la coerenza tra la cooperazione internazionale nel settore della ricerca e dell’innovazione e la politica economica, la politica di sviluppo e la politica estera generale della Svizzera. Formulata come principio, la disposizione non specifica né gli strumenti né la procedura di questa verifica, poiché la complessità della materia richiede un’azione flessibile e orientata alle esigenze.
Il secondo principio (cpv. 4) vuole che il Consiglio federale prenda i provvedimenti necessari, segnatamente per quanto concerne le infrastrutture di ricerca particolarmente costose, per assicurare un’armonizzazione tra la promozione internazionale della ricerca e dell’innovazione della Confederazione e i piani di sviluppo nel settore dei PF e la pianificazione universitaria concernente i settori particolarmente costosi ai sensi dell’articolo 63a Cost. Considerate la complessità della situazione e la diversità delle parti coinvolte, questo compito acquisirà in futuro un’importanza ancora maggiore. L’articolo si limita a enunciare il principio, lasciando volutamente aperti gli strumenti e la procedura. Questo approccio privilegia l’armonizzazione degli oggetti in funzione delle esigenze concrete a scapito delle procedure di pianificazione rigide stabilite dalla legge.