Rapporto esplicativo

Consultazione 2009/29: Legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) · 44 pagine

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Sezione 8: Ripetizione e rimborso

Art. 34 Ripetizione in caso di inadempimento degli obblighi

Questa disposizione è stata modificata soltanto marginalmente e corrisponde all’articolo 11 LPRI. Come finora si vuole evitare che scienziati impieghino indebitamente i mezzi federali per arricchirsi. Inoltre le istituzioni di promozione della ricerca devono impiegare i mezzi restituiti per i compiti loro conferiti dalla Confederazione (cpv. 3). La trasparenza è garantita dato che le istituzioni devono riferire in merito nei loro rapporti annuali. Questa disposizione è stata inserita in analogia alla disposizione dell’articolo 12 capoverso 2 LPRI.

Art. 35 Rimborso in caso di sfruttamento economico e partecipazione all’utile

L’articolo presenta soltanto modifiche formali.

Nell’ambito di attività delle istituzioni di promozione della ricerca può risultare un beneficio economico diretto dai progetti sostenuti con mezzi pubblici. È però difficile prevedere se da un lavoro di ricerca scaturirà un beneficio economico. Pertanto i lavori di ricerca sono sostenuti mediante sussidi non rimborsabili. Dai beneficiari di mezzi pubblici è tuttavia legittimo attendersi che rimborsino nel limite del possibile l’aiuto finanziario che è stato loro concesso o rendano partecipe all’utile la Confederazione se lo sfruttamento economico della loro ricerca o innovazione genera effettivamente dei ricavi considerevoli. Questo soprattutto nei casi in cui i lavori sono stati interamente sussidiati e i ricercatori non hanno sopportato alcun rischio finanziario.

Contrariamente alla ripetizione in caso di inadempimento degli obblighi (art. 34), le istituzioni di promozione della ricerca non sono obbligate a chiedere il rimborso, poiché come finora quella del capoverso 1 è una disposizione potestativa.

Analogamente al capoverso 3 dell’articolo 34, il capoverso 2 prevede che i mezzi rimborsati siano impiegati per svolgere i compiti conferiti dalla Confederazione. Le istituzioni di promozione della ricerca riferiscono in merito nei loro rapporti annuali. Questa disposizione corrisponde all’articolo 12 capoverso 2 LPRI.

Capitolo 3: Coordinamento e pianificazione

Sezione 1: Autocoordinamento

Questa sezione è stata adeguata formalmente alla futura normativa nel settore universitario. Sul piano materiale non sono state apportate modifiche (capitolo 3 sezione 1 LPRI). Nell’avamprogetto è accordata un’importanza determinante all’autocoordinamento. In linea con questo principio di coordinamento è conferita anche in futuro una grande responsabilità agli organi della ricerca.

Art. 36

La disposizione corrisponde agli articoli 17 e 18 LPRI. I due articoli sull’autocoordinamento sono stati riuniti. Il nuovo articolo obbliga gli organi della ricerca a coordinare le attività condotte sotto la loro responsabilità o con il loro sostegno. In base al capoverso 1 ogni organo della ricerca coordina le attività svolte sotto la sua responsabilità o con il suo sostegno («coordinamento interno»). Inoltre il capoverso 2 stabilisce che gli organi della ricerca devono coordinare tra di loro le proprie attività mediante informazione reciproca e tempestiva («Obbligo di informazione