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Consultazione 2009/34: Revisione totale dell'ordinanza sugli alimenti per animali e dell'ordinanza sul libro degli alimenti per animali · 84 pagine
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916.307.1 Agricoltura
zione dei coadiuvanti per l’insilamento, gli operatori del settore dell'alimentazione animale adempiono le disposizioni di cui all'allegato 11.
2Gli operatori del settore dell'alimentazione animale:
a. soddisfano criteri microbiologici specifici;
b. prendono i provvedimenti o applicano i metodi necessari a raggiungere obiettivi specifici.
3L'Ufficio federale stabilisce i criteri e gli obiettivi di cui al capoverso 2 lettere a e b.
Capitolo 6 Esecuzione
Art. 20 Tolleranze, campionatura, metodi di analisi e trasporto
1I margini di tolleranza autorizzati applicabili allo scarto tra i valori della composizione di una materia prima di alimenti per animali o di un alimento composto per animali dichiarati nella caratterizzazione e quelli risultanti da analisi condotte nell'ambito dei controlli ufficiali sono stabiliti nell’allegato 7.
2Il metodo di campionatura e i metodi di analisi utilizzati nell’ambito del controllo ufficiale degli alimenti per animali si basano sulle prescrizioni dell’allegato 9.
3Gli alimenti per animali non imballati destinati ad animali da reddito non possono essere trasportati in mezzi di trasporto o contenitori impiegati per il trasporto di sottoprodotti di origine animale ai sensi dell’articolo 3 capoverso 1 dell’ordinanza del 23 giugno 20042 concernente l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale.
Art. 21 Esigenze relative ai laboratori nazionali di riferimento
1I laboratori nazionali di riferimento (LNR) svolgono gli incarichi descritti nell'allegato 5.1.
2I tipi di analisi di cui sono responsabili gli LNR per gli alimenti per animali sono enumerati nell'allegato 5.2.
3Possono essere designati come LNR i laboratori che:
a. soddisfano i criteri generali di funzionamento dei laboratori di prova riportati nelle norme internazionali in vigore e sono omologati per il rispettivo campo di attività;
b. dispongono di personale, locali, attrezzature e mezzi adeguati per adempiere in qualsiasi momento i compiti loro affidati;
c. presentano le necessarie garanzie di riservatezza, imparzialità e indipendenza nei confronti di qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti un'attività nel campo della produzione, importazione o commercializzazione di prodotti o beni correlati al loro ambito di competenza.
2 RS 916.441.22