Progetto

Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 31Fedlex · Progetto

Prodotti fitosanitari 916.161

o valutazioni delle organizzazioni internazionali o degli organi pubblici che autorizzano i prodotti fitosanitari o i principi attivi nei Paesi terzi.

2La notifica comporta una valutazione che stabilisce se e in che modo le nuove informazioni indichino che il prodotto fitosanitario o il principio attivo, i relativi metaboliti, un fitoprotettore, un sinergizzante o un coformulante non soddisfano più i criteri previsti, rispettivamente, dall'articolo 4 e dall'articolo 17 o dall'articolo 13.

3Il titolare di un'autorizzazione informa inoltre il servizio d’omologazione riguardo:

a. alle modifiche relative all’origine o alla composizione di un principio attivo;

b. alle modifiche relative all’origine o alla composizione di un prodotto fitosanitario.

4Il titolare di un’autorizzazione relativa a un prodotto fitosanitario comunica annualmente al servizio d'omologazione qualsiasi informazione di cui disponga circa la mancanza dell’efficacia prevista, l'insorgere di una resistenza e qualsiasi effetto inatteso su vegetali, prodotti vegetali o sull’ambiente.

5Il titolare di un'autorizzazione comunica al servizio d'omologazione qualsiasi modifica che implichi una variazione di classificazione e di etichettatura del prodotto fitosanitario conformemente alla direttiva 1999/45/CE.

Art. 45 Informazione al pubblico

1Con riferimento ai prodotti fitosanitari autorizzati o ritirati conformemente alla presente ordinanza, il servizio d'omologazione rende elettronicamente accessibili al pubblico informazioni che contengono almeno quanto segue:

a) il nome o la ragione sociale del titolare dell’autorizzazione e numero dell'autorizzazione stessa;

b) il nome commerciale del prodotto;

c) il tipo di preparato;

d) il nome e la quantità di ogni principio attivo, fitoprotettore o sinergizzante contenuto nel prodotto;

e) la classificazione, le frasi di rischio e i consigli di prudenza, conformemente alla direttiva 1999/45/CE;

f) l'uso o gli usi per cui è autorizzato il prodotto;

g) le ragioni della revoca dell’autorizzazione, se correlate a questioni di sicurezza;

h) l'elenco degli usi minori di cui all'articolo 35 capoverso 8.

2Le informazioni di cui al capoverso 1 devono essere facilmente accessibili e aggiornate almeno una volta ogni tre mesi.

3Il servizio d'omologazione può pubblicare una breve presentazione dei possibili usi dei prodotti fitosanitari e delle loro proprietà. La presentazione non deve contenere dati confidenziali.