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Consultazione 2009/35: Revisione dell'ordinanza sui prodotti fitosanitari · 100 pagine
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916.161 Agricoltura
4Il servizio d'omologazione informa, in collaborazione con le Stazioni federali di ricerche agronomiche, le competenti autorità cantonali sulle novità concernenti le omologazioni nonché su proprietà e uso dei prodotti fitosanitari.
Capitolo 4 Relazioni di precedenti domande e durata della protezione delle relazioni
Art. 46 Protezione delle relazioni
1Le relazioni dei test e degli studi beneficiano della protezione delle relazioni, alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2La protezione si applica alle relazioni dei test e degli studi concernenti il principio attivo, il fitoprotettore o il sinergizzante, i coadiuvanti e il prodotto fitosanitario di cui all'articolo 7 capoverso 2 quando sono presentate da chi richiede un’autorizzazione (di seguito chiamato "il primo richiedente"), purché tali relazioni siano:
a. necessarie per l’autorizzazione, o per la modifica di un’autorizzazione, in modo da consentire l’uso del prodotto su un’altra coltura; e
b. riconosciute conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
3Le relazioni protette non possono essere usate dal servizio d'omologazione a vantaggio di altri richiedenti di autorizzazioni relative a prodotti fitosanitari, fitoprotettori, sinergizzanti e coadiuvanti, salvo il disposto del capoverso 7 del presente articolo o dell'articolo 50.
4Il periodo di protezione delle relazioni è di dieci anni a decorrere dalla data della prima autorizzazione di un prodotto fitosanitario per la cui valutazione sono stati impiegati detti dati, salvo il disposto del capoverso 7 del presente articolo o dell'articolo 50.
5Detto periodo è prorogato di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori ai sensi degli articoli 35 capoverso 1 e 36 capoverso 1, tranne laddove tale estensione si basi su estrapolazioni, se le domande relative a tali autorizzazioni sono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi entro cinque anni dalla data della prima autorizzazione. Il periodo totale di protezione delle relazioni non può, in alcun caso, essere superiore a tredici anni.
6Le medesime disposizioni in materia di protezione delle relazioni applicabili alla prima autorizzazione valgono anche per le relazioni dei test e degli studi presentate da terzi ai fini dell'estensione dell'autorizzazione per usi minori di cui all'articolo 36 capoverso 1.
7Il capoverso 1 non si applica:
a. alle relazioni dei test e degli studi per le quali il richiedente abbia presentato una lettera di accesso; o