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Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 23 pagine
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Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (--- Avamprogetto del 3 agosto 2009---) (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)
del …
Il Consiglio federale svizzero,
visti l'articolo 5 capoverso 2 e 101 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu), nonché l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),
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Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
1 La presente ordinanza disciplina la protezione d'emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso il rilascio di radioattività in misura considerevole.
2 Gli impianti nucleari che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono indicati nell'Allegato 1.
Art. 2 Scopo della protezione d'emergenza
Scopo della protezione d'emergenza è:
a. proteggere la popolazione interessata e le sue risorse vitali;
b. assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti;
c. limitare le conseguenze di un evento.
Sezione 2: Zone
Art. 3 Principio
1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone:
RS ..........
1 RS 732.1
2 RS 520.1
2003–......