Progetto

Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 23 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 1Fedlex · Progetto

Ordinanza sulla protezione d’emergenza in prossimità degli impianti nucleari (--- Avamprogetto del 3 agosto 2009---) (Ordinanza sulla protezione d’emergenza, OPE)

del …

Il Consiglio federale svizzero,

visti l'articolo 5 capoverso 2 e 101 capoverso 2 della legge federale del 21 marzo 20031 sull’energia nucleare (LENu), nonché l’articolo 75 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20022 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC),

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Campo d'applicazione

1 La presente ordinanza disciplina la protezione d'emergenza per i casi in cui negli impianti nucleari svizzeri si verifichino eventi durante i quali non possa essere escluso il rilascio di radioattività in misura considerevole.

2 Gli impianti nucleari che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono indicati nell'Allegato 1.

Art. 2 Scopo della protezione d'emergenza

Scopo della protezione d'emergenza è:

a. proteggere la popolazione interessata e le sue risorse vitali;

b. assistere per un tempo limitato la popolazione interessata e fornirle gli aiuti più urgenti;

c. limitare le conseguenze di un evento.

Sezione 2: Zone

Art. 3 Principio

1 Intorno a ogni impianto nucleare sono definite due zone:

RS ..........

1 RS 732.1

2 RS 520.1

2003–......