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Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 23 pagine

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a. l'IFSN;

b. l'Ufficio federale della protezione della popolazione (UFPP);

c. gli organismi designati dai Cantoni sul cui territorio si trovano i Comuni o le parti di Comuni della zona 1.

2 In caso di evento, gli esercenti degli impianti nucleari hanno i seguenti compiti:

a. analizzano l'evento in relazione al pericolo che esso può costituire per la popolazione;

b. adottano opportuni provvedimenti per controllare l'evento e per limitare le conseguenze sul personale e sulla popolazione;

c. informano tempestivamente:

1. l'IFSN e l'UFPP;

2. in caso di incidenti con decorso rapido e di raggiungimento dei criteri per il preallarme e l’allarme ai sensi dell'articolo 6 capoverso 2 lettera b e dell'articolo 10 capoverso 2 dell'ordinanza del 5 dicembre 20033 sull'allarme, anche gli organi cantonali competenti, ai sensi del capoverso 2 lettera c;

d. determinano tempestivamente il termine sorgente (source term) e lo comunicano all'IFSN.

Art. 8 IFSN

1 Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione, IFSN ha i seguenti compiti:

a. gestisce un proprio servizio di picchetto e dispone di una propria organizzazione di emergenza;

b. gestisce una rete di misurazione per la sorveglianza automatica delle dosi nei dintorni delle centrali nucleari (MADUK);

c. fornisce consulenza a Cantoni, regioni e Comuni per la pianificazione e la preparazione dei loro compiti;

d. controlla i provvedimenti che devono essere adottati dagli esercenti degli impianti nucleari ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1; in particolare verifica, attraverso esercitazioni, la prontezza d'intervento dell'organizzazione di emergenza degli impianti di emergenza nucleari;

e. disciplina in direttive i requisiti per la determinazione dei termini sorgente e lo svolgimento delle esercitazioni di emergenza;

2 In caso di evento, ha i seguenti compiti:

a. valuta l'adeguatezza dei provvedimenti adottati dagli esercenti degli impianti nucleari ai sensi dell'articolo 7 capoverso 2 lettera b e ne verifica l'attuazione;

3 RS 529.12