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Consultazione 2009/39: Revisione totale dell'ordinanza sulla protezione d'emergenza in prossimità degli impianti nucleari (OPE) · 23 pagine
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a. in collaborazione con l'UFPP e l'IFSN, informano la popolazione delle zone 1 e 2 sul comportamento da tenere in caso di evento;
b. elaborano un piano di gestione del traffico in caso di evento;
c. elaborano un piano per l'evacuazione precauzionale della popolazione minacciata;
d. pianificano l'esercizio di centri di contatto;
e. sulla base dei documenti di riferimento dell'UFPP, allestiscono la loro documentazione per gli interventi e la mantengono aggiornata;
f. in collaborazione con l'UFPP e l'IFSN, provvedono periodicamente alla formazione dei loro organi direttivi;
g. coordinano e sorvegliano i provvedimenti delle regioni e dei Comuni.
3 In caso di evento, hanno i seguenti compiti:
a. mettono in preallarme gli organi direttivi delle regioni e dei Comuni;
b. mettono in allarme la popolazione;
c. assicurano l'attuazione dei provvedimenti secondo il capoverso 2;
d. controllano l'esecuzione dei provvedimenti di protezione nelle regioni e nei Comuni.
Art. 12 Compiti delle regioni e dei Comuni
1 Nell'ambito delle attività di pianificazione e preparazione, le regioni e i Comuni delle zone 1 e 2 attuano nel loro settore i provvedimenti previsti dai documenti di riferimento.
2 In caso di evento, le regioni e i Comuni delle zone 1 e 2 attuano nei loro settori i provvedimenti previsti dai documenti di riferimento.
Sezione 4: Costi a carico
Art. 13 Tasse e risarcimento delle spese
1 Per la pianificazione, la preparazione e l'attuazione dei provvedimenti di protezione d'emergenza di cui all'articolo 11 della presente ordinanza, i Cantoni possono riscuotere tasse dagli esercenti degli impianti nucleari e imporre loro il risarcimento delle spese.
2 Gli organi federali riscuotono tasse sulla base dei loro regolamenti in materia.